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Sentenza — n. 16863/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of detailed reasoning on sentencing criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two convicted workers inadmissible, ruling that the appellate court's reasoning on sentencing was sufficient. The appellants argued the lower courts failed to adequately apply Article 133 of the Penal Code regarding sentencing parameters, but the court found general references to 'congruous' punishment adequate. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court need not provide a detailed explanation of its reasoning when imposing a sentence below the average statutory range, provided it references the relevant criteria and the gravity of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Sentencing Guidelines Article 133 Penal Code Inadmissible Appeal Procedural Reasoning attenuazione della pena durata dell'incapacità lavorativa pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 589 cod. pen.
d.l. 28/05/2008, n.92
aggravato ai sensi del comma secondo (prevedente una pena, ai sensi della modifica introdotta dal d.l. 28/05/2008, n.92, compresa tra i due e i sette anni di reclusione).
Art. 175 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020
Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020
Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MILAZZO PIO NICOLA nato a CALTANISSETTA il 15/03/1967 LOMONACO FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 25/10/1964 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta - nei confronti di Pio Nicola Milazzo e Francesco Lomonaco, imputati del reato previsto dagli artt. 113 e 589, comma 2, cod.pen. - ha disposto la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati, confermando nel resto la pronuncia impugnata, che aveva condannato i prevenuti alla pena di anni due di reclusione nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale; rilevando che dalla stessa era emerso che, il giorno 28/02/2018, la persona offesa - dipendente della MLLO s.n.c., ditta appaltatrice dei lavori dalla committente Biemme s.r.l. - privo di imbracature o di altri dispositivi di protezione individuale, stava eseguendo dei lavori di sostituzione di pannelli in lamiera di copertura di un capannone industriale, allorquando era precipitato dal tetto dell'edificio da un'altezza di circa sei metri e rovinato al suolo, decedendo per le lesioni riportate il successivo 06/03/2018.

I giudici di appello hanno quindi ritenuto infondato il motivo di gravame inerente alla misura della pena irrogata, ritenendola adeguata al grado della colpa e alla gravissime conseguenze derivante dalle omissioni ascritte, ritenendo del tutto giustificato il discostamento dal minimo edittale e argomentando che - vista la concessione delle circostanze attenuanti generiche - la loro applicazione nella massima estensione avrebbe reso la misura della sanzione del tutto incongrua rispetto alle conseguenze dell'illecito e all'intensità della colpa; hanno invece ritenuto di accogliere il motivo di appello riguardante la concessione del beneficio previsto dall'art.175 cod.pen., attesa la mancanza di precedenti penali e la sua funzionalità al miglior percorso di rieducazione dei condannati.

2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione Pio Nicola Milazzo e Francesco Lomonaco, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione con il quale hanno dedotto la violazione di legge riferita all'art.133 cod.pen. e il difetto di motivazione. Hanno dedotto che le sentenze di merito non si erano adeguatamente soffermate sui parametri previsti dall'art.133 cod.pen. e, in particolare, su quello della capacità a delinquere; riflettendosi tale omissione, a propria volta, sugli aspetti particolari e individualizzanti del caso concreto e che avrebbero dovuto indurre a contenere la pena base del minimo edittale.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

s 1. A ricorst, inammissibilt in quanto manifestamente infondat9. nmo 2. In punto di concreta dosimetria della sanzione, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato specificato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). , 3. Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta sia stata applicata dai giudici di merito prendendo come base una pena di anni tre e mesi sei di reclusione, quindi inferiore alla media tra il minimo e il massimo edittale applicabile in relazione al reato previsto dall'art.589 cod.pen. aggravato ai sensi del comma secondo (prevedente una pena, ai sensi della modifica introdotta dal d.l. 28/05/2008, n.92, compresa tra i due e i sette anni di reclusione).

Pena in relazione alla quale - anche in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione - il giudice di appello, con valutazione non tangibile in questa sede, ha giustificato la relativa congruità sulla base del concreto grado della colpa e della gravità delle conseguenze derivanti dalle accertate omissioni.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla va liquidato a titolo di spese alla costituita parte civile, vertendo il ricorso sulla sola dosimetria della pena; tanto in applicazione del principio in base al quale, in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa - come nel caso di specie - derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514;

Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519). P.Q.M . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende