Sentenza — n. 16686/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl G.u.p. del Tribunale di Arezzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Mariglen Rushitaj la pena di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione per fattispecie in materia di stupefacenti. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell'applicare la pena concordata dalle parti ma senza procedere, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., alla richiesta sostituzione della pena con una pena sostitutiva, in ragione della sussistenza di una procura speciale per il rito alternativo ma non anche per la richiesta sostituzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il G.u.p. del Tribunale di Arezzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Mariglen Rushitaj la pena di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione per fattispecie in materia di stupefacenti. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell'applicare la pena concordata dalle parti ma senza procedere, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., alla richiesta sostituzione della pena con una pena sostitutiva, in ragione della sussistenza di una procura speciale per il rito alternativo ma non anche per la richiesta sostituzione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSHITAJ MARIGLEN nato il 12/08/1987 avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.u.p. del Tribunale di Arezzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Mariglen Rushitaj la pena di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione per fattispecie in materia di stupefacenti.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell'applicare la pena concordata dalle parti ma senza procedere, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., alla richiesta sostituzione della pena con una pena sostitutiva, in ragione della sussistenza di una procura speciale per il rito alternativo ma non anche per la richiesta sostituzione.
3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, con il quale sostanzialmente si deduce un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, oltre che ammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è fondato.
2. Il giudice di merito ha errato nell'applicare la pena concordata tra le parti senza procedere alla concordata sostituzione della pena deteritiva con una pena sostitutiva. Ritenendo di non poter disporre la concordata sostituzione della pena detentiva, il G.u.p. avrebbe difatti dovuto rigettare la richiesta e non pronunciare una sentenza a essa non correlata, così incidendo sul complessivo trattamento sanzionatorio negoziato con effetti pregiudizievoli per l'imputato (per il difetto di correlazione tra richiesta di applicazione di pena e sentenza per l'ipotesi in cui quest'ultima incida sul complessivo trattamento sanzionatorio negoziato, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'imputato, ex plurimis, Sez. 6, n. 45145 del 28/09/2023, C., Rv. 285434).
3. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo, ufficio G.i.p./G.u.p., per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo, per l'ulteriore corso. Così decis