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Sentenza — n. 16678/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16678/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, all'esito del giudicio di rinvio, per quanto ancora di rilievo, ha rideterminato la pena comminata a Claudio Alongi, per fattispecie in materia di stupefacenti, operando l'aumento per la recidiva in ragione di un terzo (al pari di quanto effettuato dal giudice di primo grado), in ossequio a quanto statuito, all'esito della fase rescindente, da Sez. 3, n. 37932 del 08/07/2021, che ha invece dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato nel resto, in particolare in merito alle censure relative alla responsabilità penale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16678/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale alleggerimento della pena revoca della sospensione condizionale commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALONGI CLAUDIO nato a PALERMO 11 17/02/1984 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con il provvedimento indicato in epigrafe, all'esito del giudicio di rinvio, per quanto ancora di rilievo, ha rideterminato la pena comminata a Claudio Alongi, per fattispecie in materia di stupefacenti, operando l'aumento per la recidiva in ragione di un terzo (al pari di quanto effettuato dal giudice di primo grado), in ossequio a quanto statuito, all'esito della fase rescindente, da Sez. 3, n. 37932 del 08/07/2021, che ha invece dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato nel resto, in particolare in merito alle censure relative alla responsabilità penale.

2. Avverso la sentenza e nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono il difetto assoluto di motivazione, per apoditticità, in merito alla prospettata estinzione della fattispecie per essersi prescritta nelle more del giudizio di rinvio (prescrizione che la difesa avrebbe dedotto all'udienza del 5 aprile 2023), nonché la violazione di legge per non aver rilevato la detta prescrizione, nonostante la mancata formazione del giudicato circa il trattamento sanzionatorio.

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come evidenziato dal ricorrente, per quanto emerge dalla sentenza impugnata' oltre che dalla sentenza rescindente (Sez. 3, n. 37932 del 08/07/2021), la Suprema Corte ha annullato la sentenza d'appello, con rinvio per nuovo esame, solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso di Claudio Alongi.

3. Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso in applicazione del costante principio di legittimità, cui deve darsi seguito, per il quale l'annullamento con rinvio disposto, come nella specie, dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato. Sicché, la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (ex plurimis: Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv, 265792, nonché Sez. 3, n. 151051, del 11/03/2010, Romeo, Rv. 246616, e, in motivazione, Sez. 4, n. 12640, 06/02/2018, Gravagno, Rv. 272244).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il gris