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Sentenza — n. 15617/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal dismissal for lack of specificity, allowing retrial on theft of electricity charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's dismissal of the appeal, ruling that the lower court erred in judging the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. Although the defense argued for genericity, the Court found the appeal specifically targeted the lack of evidence regarding the defendant's presence and the improper weighting of mitigating circumstances. Consequently, the decision was overturned without remittal, and the case was sent back to the Second Instance Court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; The appeal is admissible if it specifically identifies the points of criticism regarding the facts and law, and the appellate court cannot dismiss it merely for manifest unfoundedness.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds genericity of appeal manifest unfoundedness theft of electricity appellate jurisdiction danneggiamento d'impianti elettrici motivi di cassazione sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
Art. 33, comma 1, lett. d), digs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art 581, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione.
art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012
I motivi di appello, pertanto, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame e di evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FASO GIANLUCA nato a PALERMO il 07/08/1989 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; c;,-t, l 1 , „tu_ dit611 Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI C- che ha concluso chiedendo :(1- 'V;--

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Faso Gianluca avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo che lo dichiarava colpevole del reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7 (cose destinate a pubblico servizio), cod. pen.

2. Secondo la Corte territoriale, l'atto di appello - con cui l'imputato aveva chiesto di essere assolto per non avere commesso il fatto ed aveva invocato la rimodulazione in melius del trattamento sanzionatorio, mediante la prevalenza sulle aggravanti contestate delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche - si presentava del tutto privo di rilievi critici specifici rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado.

3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale, lamentando come già la sentenza di primo grado fosse priva dei necessari specifici elementi a sostegno delle proprie ragioni, ed invocando il principio per cui l'onere di specificità facente capo all'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità delie ragioni di diritto e degli elementi di fatto della decisione impugnata.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), digs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art 581, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte - chiamate a pronunciarsi sulla c.oci. "genericità estrinseca" dei motivi, che indica l'assenza di correlazione tra gli argomenti dell'atto di appello e le ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la decisione impugnata (diversamente dalla c.d. "genericità intrinseca" dei motivi di impugnazione, riconducibile a considerazioni generiche, astratte o non pertinenti al caso concreto) - hanno affermato la piena equiparazione tra appello e ricorso per cessazione quanto alla specificità dei motivi di censura.

L'appello, quindi, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Ne deriva che, ad uno standard di determinatezza intrinseca, enucleabile nella necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi, si giustappone un ulteriore profilo di determinatezza estrinseca, riferibile al rapporto critico e puntuale tra ragioni della decisione e fondamento razionale delle correlative censure, per cui i'ammissibilità dell'impugnazione viene ad essere correlata alla sufficiente argomentazione del motivo ed all'esplicito collegamento del medesimo alla specifica parte della sentenza che si intende impugnare (così Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778).

I motivi di appello, pertanto, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame e di evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, PG in proc. Lombardo, Rv. 254204).

4. Tanto premesso, il Collegio rileva, che dall'esame dell'atto di appello a firma dell'avv. Maximilian Molfettini e alla luce di quanto argomentato dalla Corte di merito, non può ritenersi che i motivi siano affetti dal vizio di genericità, nel duplice senso sopra illustrato, avendo soddisfatto il requisito della specificità, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. L'atto in questione ha, invero, individuato i punti (relativi, il primo, alla mancanza di prova dell'attribuibilità del fatto contestato all'imputato; il secondo, all'eccessività delle pena e al diniego del giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche) che si intendevano devolvere alla cognizione del Giudice di appello, enucleandoli con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.

Quanto alla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, l'atto di appello evidenziava, in particolare, come nessun rilievo potesse darsi alla circostanza che il Faso fosse presente nell'abitazione al momento del controllo e fosse l'intestatario del contratto di fornitura dell'energia elettrica, attesa la mancanza di elementi che consentissero di ricondurre all'imputato l'allaccio abusivo in questione. Quanto al trattamentc sanzionatorio, l'atto di appello censurava il mancato riconoscimento del giudizio d prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti; osservava altresì che l'entità del danno, presuntivamente arrecato alla persona offesa, non era stato in alcun modo provatfré quantificat9A, Come si vede, si tratta di censure che non possono essere reputate affette da genericità: e ciò a prescindere dalla valutazione di fondatezza delle stesse.

Il Collegio rileva, inoltre, che più che espressione di una valutazione di inammissibilità per mancanza di specificità, quanto argomentato dai Giudici territoriali è riconducibile ad un giudizio di manifesta infondatezza dei motivi, atteso che dalla motivazione traspare una valutazione di intrinseca inidoneità delle ragioni dedotte dalla difesa a fondare la conclusione che si intende perseguire con l'impugnazione in relazione al contenuto del provvedimento impugnato. Deve a questo punto ribadirsi il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez.

U„ n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823).

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.