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Sentenza — n. 15615/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued that the first-instance judgment failed to apply maximum statutory reductions for attempted crimes and imposed an excessive penalty. The Court ruled that the appeal was generic, merely restating style formulas without citing specific factual or legal flaws in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by failing to explicitly argue against the factual or legal reasons of the contested decision, requiring concrete censure rather than generic assertions.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal excessive penalty attempted crime reduction generic appeal arguments criminal procedure law specificity requirement tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 624-bis c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 133 c.p.
Richiama poi i criteri indicati dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Richiama poi i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014
Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAGANASHVILI OTHAR nato il 07/09/1991 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato IACOBONE ETTORE del foro di ROMA in difesa di GAGANASHVILI OTHAR. Il difensore si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.581 cod. proc. pen., l'appello proposto da Gaganashvili Othar avverso la pronuncia del locale Tribunale che lo dichiarava colpevole del reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Secondo la Corte territoriale, l'atto di appello, con cui si chiedeva l'assoluzione dell'imputato e si lamentava la determinazione della pena, si presentava del tutto privo di rilievi critici specifici rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado.

2. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità di tutti i motivi di appello, in particolare di quelli afferenti alla eccessività e sproporzione della pena irrogata. La doglianza si riferisce, in particolare, alla mancata applicazione nel massimo della riduzione della pena prevista per il tentativo. Osserva il ricorrente che la sentenza di primo grado risultava incontestabilmente stringata e sommariamente argomentata con riferimento alla graduazione della pena, con completa elusione della questione della mancata riduzione fino ai due terzi della pena edittale.

3. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite, di questa Corte hanno, in tempi recenti, ribadito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In sostanza, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del favor impugnationis, consiste nel contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi motivazionali della sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, non potendo quindi il ricorrente limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (cfr.

Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650). Dall'esame dell'atto di appello del 23/02/2022, a firma dell'avv. Ettore Iacobone, si rileva come lo stesso fosse affetto da genericità intrinseca, nel senso che la difesa si è limitata ad esprimere mere formule di stile afferenti alla responsabilità dell'imputato e all'eccessività della pena, senza in alcun modo dedurre specifiche censure al provvedimento impugnato. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'atto di appello si è limitato a rilevare che essa "risulta ancorata ad un quadro probatorio essenzialmente indiziario... non sorretto da riscontri oggettivi esterni che valgano a confermarne l'univocità...", non potendo pertanto, "ritenersi condivisibili le motivazioni contenute nella sentenza impugnata".

Quanto alla pena, l'appellante ne lamenta l'eccessività, "tenuto conto delle concrete modalità in cui si è svolta l'azione criminosa. Alla luce di tali considerazioni, dunque, bene avrebbe potuto il primo giudicante irrogare una pena più contenuta e meglio adeguata alla fattispecie in esame, se non altro al fine di adeguare la sanzione punitiva all'effettiva gravità del fatto". Richiama poi i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. Deve, pertanto, concludersi per la correttezza giuridica del provvedimento impugnato che ha dichiarato inammissibile il proposto atto di appello.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 202