Ordinanza — n. 14715/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMOUNI ABDELLAH nato il 01/09/1972 (,vverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; (lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO( Jarmouni Abdellah ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14715/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMOUNI ABDELLAH nato il 01/09/1972 (,vverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; (lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO(
MOTIVI DELLA DECISIONE
Jarmouni Abdellah ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente