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Ordinanza — n. 14715/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14715/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMOUNI ABDELLAH nato il 01/09/1972 (,vverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; (lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO( Jarmouni Abdellah ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14715/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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opposizione impugnazione di decisioni amministrative oltraggio alla corte asserzione difendibile rinuncia al dibattimento orale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMOUNI ABDELLAH nato il 01/09/1972 (,vverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; (lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO(

MOTIVI DELLA DECISIONE

Jarmouni Abdellah ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto in punto di pena, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente