Italian Court dismisses civil party appeals for inadmissibility due to withdrawn material error correction requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by civil parties inadmissible. Although the parties initially requested correction of a material error regarding the designated judge for remand, their defense subsequently withdrew this request after learning of the new appellate court section. The court ruled that the withdrawal rendered the correction requests invalid, leading to their dismissal without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals for material error correction are inadmissible if the applicant has voluntarily withdrawn the request, as the remedy is no longer available.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FRANCO CONCETTA nato a GIARDINI NAXOS il 07/07/1958 dalla parte civile DI STEFANO SERENA nato a TAORMINA il 29/04/1987 dalla parte civile DI STEFANO VITTORIA nato a TAORMINA il 13/03/1980 dalla parte civile DI STEFANO NUNZIA nato a TAORMINA il 07/11/1992 nel procedimento a carico di: CUNDARI GINO nato a TAORMINA il 19/07/1966 CUNDARI VINCENZA nato a MESSINA il 07/06/1965 DI STEFANO GIOVANNI nato a GIARDINI NAXOS il 14/05/1940 NINO CUNDARI SRL avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 4 maggio 2023, ricorrenti il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina e le parti civili costituite Franco Concetta, Di Stefano Serena, Di Stefano Vittorio e Di Stefano Nunzia (sent. n. 32661/2023), questa Corte ha annullato con rinvio la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Messina in data 20/4/2022 nei confronti di Cundari Gino, Cundari Vincenza, Di Stefano Giovanni e la "Nino Cundari srl". In dispositivo ha stabilito il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Le parti civili costituite, a mezzo del difensore e procuratore speciale Avv.
Roberto Borgogno, hanno depositato istanza di correzione dell'errore materiale, assumendo la non corretta individuazione del giudice del rinvio. Con successivo atto pervenuto in data 18 gennaio 2024 la difesa ha dichiarato di rinunciare all'istanza di correzione, avendo ricevuto comunicazione della istituzione, in data 1 gennaio 2022, della seconda sezione penale presso la suddetta Corte d'appello. Rappresenta che la richiesta di correzione non è stata determinata da una colpevole disinformazione, non essendo evincibile la recente modifica organizzativa dal sito internet del Ministero e non recando l'avviso di fissazione dell'udienza indicazioni specifiche dalle quali desumersi l'istituzione della seconda sezione penale.
I ricorsi volti ad ottenere la correzione del presunto errore devono essere dichiarati inammissibili in ragione dell'intervenuta rinuncia. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i r