Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible legal error ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Celaj Bledian inadmissible. The appellant challenged the GIP's sentencing decision citing erroneous application of criminal law and lack of reasoning regarding the fine. The court ruled that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding general legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing decisions are admissible only for defects in the defendant's consent, lack of correlation between indictment and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, thereby excluding general errors in law application.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELAJ BLEDIAN nato il 22/05/1984 avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; late-§-entite conclusionidel_PG SABRINA PASSA FIUME l
MOTIVI DELLA DECISIONE
Celaj Bledian ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648 cod. pen. (capo a) e 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo b). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione, in relazione alla determinazione della pena pecuniaria) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa deiie ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre