Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14086/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing order as it only addresses penalty amount, not legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Mantia's appeal against a Crotone Tribunal sentencing order inadmissible. Mantia argued for an error in legal application and lack of reasoning regarding the fine, while the Public Prosecutor supported the dismissal. The court ruled that appeals against sentencing orders can only challenge specific statutory grounds, excluding arguments about the penalty amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing orders are limited to specific statutory grounds and cannot challenge the determination of the penalty amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Sentencing Order Penalty Amount Legal Qualification Error modalità di calcolo dell'ammenda commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTIA GIUSEPPE nato a MESORACA il 20/09/1973 avverso la sentenza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ,lettesentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME MOTIVI DELLA DIECISIONE Mantia Giuseppe ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Crotone per il reato di illecita coltivazione di sostanza stupefacente (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione, in relazione alla determinazione della pena pecuniaria) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile9ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside