Italian Court dismisses appeals against sentencing agreements as inadmissible for penalty reduction arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The defendants argued that the appellate court's reduction of sentences following a settlement agreement was motivated by errors in sentencing. The court ruled that such grievances regarding the penalty determination fall outside the admissible scope for appeals against settlement agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Appeals against settlement agreements in the second instance are admissible only for defects in the party's will to settle, prosecutor consent, or divergent pronouncement content, excluding grievances regarding the determination of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MET URBANO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 28/07/2001 DE LUCA GIANLUIGI nato a SAN MARCO IN LAMIS il 09/07/1988 CURSIO MARIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 16/09/1961 SABATINO MARIO DINO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 16/01/1993 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI Liita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; -lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUMEt 4,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Met Urbano, De Luca Gianluigi, Cursio Mario, Sabatino Mario Dino ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, accogliendo il concordato sulla pena da ciascun imputato proposto, ha ridotto la pena inflitta a Cursio e Sabatino in ordine al reato loro ascritto al capo 9) della rubrica; a Met in ordine al reato ascrittogli al capo 7 della rubrica; e a De Luca in ordine al reato ascritto al capo 8), confermando nel resto la loro responsabilità. Ritenuto che ì motivi di ricorso, gli stessi per tutti e quattro gli imputati (mancanza di motivazione e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio), sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere este