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Sentenza — n. 14083/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14083/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con la ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la opposizione proposta cia LAMIN Jamnteh avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in quanto il giudizio di opposizione era stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio per procedimenti di ammissione promossi dinanzi alla Corte di Appello all'interno della quale ha sede l'autorità giudiziaria adita, ai sensi dell'art.80 D.P.R. n.115/2002.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14083/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n.115/2002.

Parole chiave

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gratuito patrocinio provvisorio patrocinio obbligatorio patrocinio non autorizzato difetto di legittimazione del ministero pubblico nomina del difensore d'ufficio indennità di patrocinio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAMNTEH LAMIN nato il 15/03/1997 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degii atti per nuovo corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con la ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile la opposizione proposta cia LAMIN Jamnteh avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in quanto il giudizio di opposizione era stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio per procedimenti di ammissione promossi dinanzi alla Corte di Appello all'interno della quale ha sede l'autorità giudiziaria adita, ai sensi dell'art.80 D.P.R. n.115/2002.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cessazione la difesa del LAMIN denunciando violazione di legge in quanto, a seguito di modifica della disposizione normativa richiamata dal giudice dell'opposizione, era consentito nominare un difensore iscritto negli elenchi dei difensori ammessi a patrocinio a spese dello Stato, anche al di fuori del distretto indicato al comma 1 dell'art.80 d.P.R. 115/2002 e che il difensore investito del ricorso era iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato presso il consiglio dell'ordine di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento impugnato invero non tiene conto delle modifiche apportate all'art.80 DPR n.115/2002 dalla legge 24 febbraio 2005 n.25 che, nell'interpolare la norma in esame mediante l'aggiunta del comma terzo, ha previsto la possibilità di nominare un difensore scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Al contempo la difesa del ricorrente ha fornito evidenza agli atti, anche mediante l'allegazione al ricorso, ai fini dell'autosufficienza dello stesso, che il difensore investito, avv.to Laura Maggi, nominata da Jamnteh Lamin contestualmente all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è regolarmente iscritta nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato dal 5 Maggio 2005 istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano e pertanto ha dimostrato di possedere i requisiti per essere officiata anche in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi da quelli compresi nella Corte di Appello di iscrizione.

3. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame. PQM Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024 Il Consigliere es