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Sentenza — n. 14081/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses civil party appeal due to lack of standing after first-instance exclusion. Civil parties lack standing to appeal first-instance acquittal when civil action was excluded at trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14081/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil parties' appeal inadmissible for lack of standing. The civil parties argued that a tacit revocation of their civil party status occurred because the civil and criminal proceedings lacked identity, yet the lower court found the parties had been properly excluded from the first instance. The court ruled that statutory provisions fix the effects of such exclusion, meaning the parties cannot appeal the first-instance judgment regarding civil interests.

Regesto Legislator

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Art. 82, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 576, cod. proc. pen.: The exclusion of a civil party at the first instance creates a lack of standing to appeal the first-instance judgment for civil interests, as the legislative framework strictly defines the consequences of such exclusion.

Parole chiave

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lack of standing civil party exclusion tacit revocation identity of proceedings appeal inadmissibility responsabilità per incidente stradale azione civile assicurazione responsabilità civile privata

Disposizioni normative citate

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Art. 82, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto, pertanto, che nel caso di specie si fosse verificata l'ipotesi della revoca tacita della costituzione nel processo penale ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen..
Art. 576, cod. proc. pen.
La esclusione ex lege della parte civile sin dal giudizio di primo grado determina la carenza di legittimazione della stessa ad impugnare la sentenza del giudice di prime cure per i soli interessi civili ai sensi dell'art. 576 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
artt. 673 cod. pen
art. 75 comma 3 cod. proc. pen
solo quando vi è identità di giudizi sugli interessi civili in sede civile e penale, con sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 75 comma 3 cod. proc. pen., nell'attesa della definizione del processo penale, stante l'esigenza di evitare una duplicazione dei giudizi.
art. 652 cod. proc. pen
e la efficacia della pronuncia irrevocabile di assoluzione resa nei confronti degli imputati nel processo penale con la formula "perché il fatto non sussiste" o per non aver commesso il fatto" anche nel processo civile instaurato nei loro confronti ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.
art. 576 cod. proc. pen
La esclusione ex lege della parte civile sin dal giudizio di primo grado determina la carenza di legittimazione della stessa ad impugnare la sentenza del giudice di prime cure per i soli interessi civili ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 3454 del 19/12/2014
In linea generale, la revoca tacita prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 4, Sentenza n. 3454 del 19/12/2014, dep.
Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009
Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep.2010, La Spina, Rv.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art.616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CIOFFI GIOVANNI nato a SANTA MARIA A VICO il 27/05/1943 dalla parte civile SHCHERBYNINA IRYNA nato il 28/05/1957 nel procedimento a carico di: DE LUCIA PASQUALE nato a MADDALONI il 14/02/1963 LETTIERI SAVATORE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 17/12/1954 inoltre: RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; udito il P.G. persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamnnissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato MENNA MARIANO del foro di NAPOLI in difesa delle Parti Civili CIOFFI GIOVANNI e SHCHERBYNINA IRYNA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli, in data 10 luglio 2023, ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione l'appello coltivato da Cioffi Giovanni e Shcherbynina Iryna, quali parti civili intervenute nella qualità di eredi dell'originaria parte civile Savinelli Vincenzo, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 09/12/2013, con cui De Lucia Pasquale e Lettieri Salvatore erano stati assolti in ordine ai reati di cui agli artt. 673 cod. pen. e 589 cod. pen. per non aver commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso le parti civili, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge per avere la Corte di Appello ritenuta inverata l'ipotesi della revoca della costituzione ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore osserva che si determina revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 82 comma 2, cod. proc. pen. solo quando vi è identità di giudizi sugli interessi civili in sede civile e penale, con sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 75 comma 3 cod. proc. pen., nell'attesa della definizione del processo penale, stante l'esigenza di evitare una duplicazione dei giudizi.

L'identità di un giudizio civile si determina in relazione alla causa petendi, al petitum ed ai soggetti del medesimo, mentre dalla sentenza prodotta dalla difesa degli imputati in appello era emerso che i soggetti del giudizio civile instaurato dinanzi al giudice civile e quelli dell'azione civile di danno instaurata con la costituzione di parte civile in sede penale non erano i medesimi e anche il petitum e la causa petendi erano differenti.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Kate Tassone, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore di Pasquale De Lucia ha depositato, in data 4 marzo 2024, una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. Il difensore di Salvatore Lettieri ha depositato, in data marzo 2024, una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 6.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.7. La Corte di Appello ha rilevato che la parte civile Vincenzo Savinelli, la cui azione era poi stata proseguita dagli eredi, si era costituita nel giudizio penale nei confronti dei suddetti imputati all'udienza del 21 gennaio 2010 e che, in epoca successiva, nei confronti degli stessi soggetti la parte civile aveva promosso una separata ed autonoma azione civile risarcitoria culminata con sentenza del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere.

La Corte ha ritenuto, pertanto, che nel caso di specie si fosse verificata l'ipotesi della revoca tacita della costituzione nel processo penale ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen.. L'azione risarcitoria può essere coltivata dalle parti danneggiate in sede civile, pur dopo la costituzione delle si:esse nel processo penale celebratosi a carico dei medesimi convenuti/imputati, ma ciò determina- hanno osservato i giudici- la revoca tacita dlella loro costituzione nel processo penale ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione ai sensi dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. e la efficacia della pronuncia irrevocabile di assoluzione resa nei confronti degli imputati nel processo penale con la formula "perché il fatto non sussiste" o per non aver commesso il fatto" anche nel processo civile instaurato nei loro confronti ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.

Vero è che nel caso di specie il giudice civile aveva errato nel decidere la causa senza sospenderla in attesa della sentenza penale irrevocabile. Ma tale erronea decisione, rispetto alla quale potevano essere esperiti i rimedi dell'appello in sede civile, non poteva avere ripercussione alcuna nella vicenda processuale penale, in quanto gli effetti della coltivazione del giudizio civile dopo la costituzione della parte civile nel processo penale sono inderogabilmente fissati dal legislatore all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen.. La esclusione ex lege della parte civile sin dal giudizio di primo grado determina la carenza di legittimazione della stessa ad impugnare la sentenza del giudice di prime cure per i soli interessi civili ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.

7. A fronte di tale percorso argomentativo, rispettoso del dettato normativo, il motivo di ricorso si è limitato a contestare in maniera generica l'identità del giudizio civile instaurato in sede penale e del giudizio civile instaurato in sede civile. In linea generale, la revoca tacita prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 4, Sentenza n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, Di Stefano, Rv. 261950;

Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep.2010, La Spina, Rv. 246266). La coincidenza fra le due domande sussiste nell'ipotesi in cui l'azione in sede civile venga intentata nei confronti degli stessi soggetti ed abba analogo contenuto. La Corte di Appello ha dato atto che ciò era accaduto nel caso di specie, posto che Giovanni Cioffi e Rryna Shcherbynina in sede civile avevano convenuto, fra gli altri, anche Pasquale De Lucia e Salvatore Lettieri, imputati nel processo penale nel quale era avvenuta la costituzione di parte civile, per ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito, rappresentato dall'incidente stradale nel quale aveva perso la vita il congiunto.

Il ricorrente, come detto, contesta solo la ritenuta identità dei due giudizi, sottolineando come nella causa civile fossero stati convenuti, oltre agli originari imputati, anche altri soggetti. La conseguenza che fa discendere, tuttavia, da tale circostanza, ovvero l'asserita diversità del petitum e della causa petendi, è apodittica ed errata, in quanto la domanda fatta valere in sede civile dai ricorrenti nei confronti, fra gli altri, dei convenuti/imputati era pur sempre volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del decesso di Biagio Savinelli.

Il motivo, peraltro, non indica quali siano gli elementi di autonomia che contraddistinguono la nuova domanda risarcitoria o restitutoria, rispetto a quella fatta valere cori la costituzione di parte civile nel processo penale.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cass