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Sentenza — n. 14062/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14062/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Settecase Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena; ha ridotto l'importo del risarcimento dei danni riconosciuto alle parti civili ed eliminato l'importo a titolo di provvisionale riconosciuto a ciascuna parte civile. Ha confermato nel resto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 1.2. Il Settecase, alla guida del motociclo Kymco Agility 150 (tg. DN96187), dopo aver urtato il motorino Piaggio Liberty (tg. 045089), condotto da Agola Francesco, e cagionato un sinistro ricollegabile al suo comportamento, non prestava l'assistenza occorrente e non ottemperava all'obbligo di prestare soccorso alla persona ferita.

Regesto Legislator

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articolo 589- bis cod. pen; Sentenza — n. 14062/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la difesa, se in quel procedimento è sl:ato escluso che l'imputato abbia causato il decesso in parola, in questa sede non si può sostenere che l'Agola sia deceduto in ragione dell'omissione di soccorso. Il Giudice di merito avrebbe pertanto errato nell'avere ammesso la costituzione di parte civile dei congiunti del deceduto. La norma processuale che il ricorrente assume essere stata violata vincola infatti la costituzione di parte civile alla circostanza che il danno risentito sia conseguente al reato per cui si proc:ede.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima responsabilità per incidente stradale vittima di infortunio lesioni conseguenti responsabilità del successore risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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articolo 589- bis cod. pen
Osserva infatti il ricorrente che la persona ferita è deceduta, evento a seguito del quale l'odierno imputato è stato chiamato a rispondere, in altro procedimento, del reato di cui all'articolo 589- bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SETTECASE GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/09/1996 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsci; udita I elazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 3 - udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Settecase Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena; ha ridotto l'importo del risarcimento dei danni riconosciuto alle parti civili ed eliminato l'importo a titolo di provvisionale riconosciuto a ciascuna parte civile. Ha confermato nel resto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 1.2. Il Settecase, alla guida del motociclo Kymco Agility 150 (tg. DN96187), dopo aver urtato il motorino Piaggio Liberty (tg. 045089), condotto da Agola Francesco, e cagionato un sinistro ricollegabile al suo comportamento, non prestava l'assistenza occorrente e non ottemperava all'obbligo di prestare soccorso alla persona ferita.

2. Il ricorso dell'imputato consta di un unico motivo con cui si deducono inosservanza e mancata applicazione dell'art. 90, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo all'ammessa costituzione della parte civile. Osserva infatti il ricorrente che la persona ferita è deceduta, evento a seguito del quale l'odierno imputato è stato chiamato a rispondere, in altro procedimento, del reato di cui all'articolo 589- bis cod. pen. In quell'ambito, il Pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari, essendo emerso - a seguito di accertamenti condotti dal consulente tecnico del Pubblico ministero - che l'esito mortale andava attribuito alla condotta della vittima, non già a quella del Settecase.

Secondo la difesa, se in quel procedimento è sl:ato escluso che l'imputato abbia causato il decesso in parola, in questa sede non si può sostenere che l'Agola sia deceduto in ragione dell'omissione di soccorso. Il Giudice di merito avrebbe pertanto errato nell'avere ammesso la costituzione di parte civile dei congiunti del deceduto. La norma processuale che il ricorrente assume essere stata violata vincola infatti la costituzione di parte civile alla circostanza che il danno risentito sia conseguente al reato per cui si proc:ede.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 14/12/23, sono pervenute conclusioni e nota spese del difensore delle parti civili, avv. Rosolino Ulizzi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifesl:amente infondato.

2. La Corte territoriale ha respinto la richiesta dell'imputato di dichiarare inammissibile la costituzione delle parti civili Accardo Antonia, Agola Rosanna e Agola Maria Elena, evidenziando come le stesse rivestissero la posizione di soggetti danneggiati dal reato, conseguendone la azionabilità della loro pretesa risarcitoria. Ha, inoltre, sottolineato che altra questione è quella attinente al merito della pretesa risarcitoria: questa è, nel caso di specie, derivata dalla sussistenza di un danno, in termini di sofferenza morale, determinatasi in ragione del mancato soccorso al congiunto, a seguito di un 5:;inistro stradale ricollegabile al comportamento dell'imputato.

In risposta alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione delle parti civili, la sentenza impugnata ha osservato come sia rimasto provato che il decesso di Agola Francesco, pur collegato al sinistro stradale de quo, non sia dipeso dalla contestata omissione di soccorso, ma dalle lesioni riportate a seguito dell'incidente ed ha pertanto concluso nel senso di escludere che possa addebitarsi all'imputato un risarcimento per effetto della morte della persona offesa, correttamente reputando di liquidare agli eredi della stessa il solo danno morale nei termini più sopra ricordati.

Ciò detto, appare evidente l'errore in cui è incorsa la difesa, laddove, reiterando una questione cui la Corte territoriale ha offerto risposta compiuta e corretta in diritto, ha insistito nell'obiettare che l'estraneità dell'imputato all'esito mortale dovrebbe radicalmente escludere il diritto delle parti civili a costituirsi. Così affermando, invero, non ha operato alcun confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui, nel caso di specie, le parti civili si sono costituite nel giudizio penale non già per esigere il risarcimento per il danno da esito mortale ma per il richiamato danno morale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore delle parti civili non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), la liquidazione delle spese processuali, riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili, non è dovul:a, perché esse non hanno fornito alcun contribut esse idF limitate a richiedere la conferma della sentenza di secondo grado e la condanna alle spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore delle parti civili. Così deciso il 19 dic