Sentenza — n. 14060/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per le richiamate remissioni delle rispettive querele. Giova ricordare che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate. (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci Nicola, Rv. 282301).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 485 cod. pen; Sentenza — n. 14060/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato era stato accusato di aver posto in essere, in concorso con Cacciatore Anna (giudicata separatamente) e approfittando del proprio ruolo di promotore finanziario dell'anzidetto istituto di credito, una serie di furti agciravati ai danni di clienti investitori dello stesso, persone offese costituitesi parti civili e cioè: Boellis Giovanni Battista, Boellis Maria Rosa, Solidoro Carlo, Rima Fabio, Scarpina Tiziano, Giungato Loredana, De Giorgi Alessandro, Quintana Andrea, Greco Donato, Greco Eugenio, Stamerra Teresa Anna, Grasso Vincenzo, Solidoro Rosario, Ingrosso Marisa, Russo Maria.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVALERA CARLO (ACCETTAZIONE REMISSIONE QUERELA) nato a GALLIPOLI il 16/04/1968 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di menzione della posizione di MARCINO ANTONIO e per intervenuta remissione di querela delle parti civili con contestuale accettazione. udito il difensore E' presente l'avvocato TANA AMILCARE del foro di LECCE sia in qualità di difensore di fiducia di CAVALERA CARLO che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del co-difensore avvocato FARES ANDREA del foro di MILANO.
Il difensore dopo aver evidenziato che tutte le parti civili, ad eccezione di MARCINO' ANTONIO, hanno formalizzato la remissione di querela nei confronti dell'imputato, con atto sottoscritto davanti al difensore con contestuale accetl:azione con firma autenticata del CAVALERA, precisa altresì che la parte civile Marcinò non ha mai sporto denuncia in quanto nella fase di I°, ha definito in via transattiva la propria posizione, come da comunicazione avuta mezzo PEC dal suo difensore, avvocato DE GIORGI CINZIA del foro di Lecce. Il difensore depositando gli atti menzionati conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1.
I difensori di Cavalera Carlo hanno proposto due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale il quale, all'esito di giudizio ordinario, svoltosi anche nei confronti del responsabile civile, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e da tutti i reati contestati come commessi in data antecedente al 10/08/2007, per non aver commesso il fatto; ha riqualificato i residuali fatti contestati quale violazione degli artt. 624 e 625 n. 2, 61 nn. 7 e 11 cod. pen.
L'imputato era stato accusato di aver posto in essere, in concorso con Cacciatore Anna (giudicata separatamente) e approfittando del proprio ruolo di promotore finanziario dell'anzidetto istituto di credito, una serie di furti agciravati ai danni di clienti investitori dello stesso, persone offese costituitesi parti civili e cioè: Boellis Giovanni Battista, Boellis Maria Rosa, Solidoro Carlo, Rima Fabio, Scarpina Tiziano, Giungato Loredana, De Giorgi Alessandro, Quintana Andrea, Greco Donato, Greco Eugenio, Stamerra Teresa Anna, Grasso Vincenzo, Solidoro Rosario, Ingrosso Marisa, Russo Maria.
2. Deve precisarsi che, dopo la presentazione dell'impugnazione, tutte le anzidette parti civili, ad eccezione di Marcino' Antonio che risulta non aver mai proposto querela, per avere in primo grado definito in via transattiva la propria posizione, hanno formalizzato le rispettive remissioni di querela, con atto sottoscritto davanti al difensore con contestuale accettazione, con firma autenticata del Cavalera.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di menzione della posizione di Marcino' Antonio e per intervenuta remissione di querela delle parti civili con contestuale / accettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per le richiamate remissioni delle rispettive querele.
2. Giova ricordare che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate. (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci Nicola, Rv. 282301).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consi