Cassation court dismisses appeal for direct review, holding only a claim before the original tribunal is available when income checks were ex officio.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Domenico Misuraca against the revocation of his state-funded legal aid. The lower court had revoked the benefit because tax records showed Misuraca's family exceeded income limits in 2022, despite the proceedings starting in 2021. The Supreme Court ruled that direct cassation appeals are only permitted when the revocation is requested by the financial administration, whereas this case involved an ex officio judicial check, limiting the remedy to a claim before the original tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002: Direct cassation appeals against the revocation of state-funded legal aid are admissible only when the revocation is requested by the financial administration; otherwise, the remedy is limited to a claim before the issuing tribunal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISURACA DOMENICO nato a LOCRI il 17/03/1970 avverso il decreto del 08/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con provvedimento dell'8 novembre 2023, ha revocato nei confronti di Misuraca Domenico il beneficio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Rilevava il Tribunale che, a seguito di richiesta dell'ufficio, era pervenuta una nota dell'Agenzia delle entrate di Torino, del 14 agosto 2023, dalla quale emergeva che il ricorrente ed i suoi familiari nell'anno 2022 avevano percepito un reddito tale da superare il limite massimo previsto dalla legge.
2. Ha proposto ricorso il Misuraca a mezzo del difensore. Con unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge. Secondo il disposto della lettera d) dell'art. 79 D.P.R. 115 del 2002 le variazioni del reddito rilevano sino alla definizione del processo. Il procedimento promosso davanti al Tribunale di Sorveglianza per ottenere il differimento della esecuzione della pena era stato definito nel 2021, mentre la variazione del reddito era riferibile all'anno 2022.
3. Il procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Domenico Misuraca dev'essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino per l'ulteriore corso.
2. Rileva il Collegio che dalla lettura del provvedimento impugnato è dato desumere che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato l' ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa al Misuraca il 23 marzo 2021 in ragione del superamento dei limiti reddituali per l'anno 2022.
3. Orbene, avverso tale provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione, ma, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. citato, unicamente il reclamo dinanzi al medesimo ufficio giudiziario che l'ha emesso. Invero, la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. 115/2002, per violazione di legge, riguarda il caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria. Nel caso in esame, invece, risulta dal testo del provvedimento impugnato che l'autorità giudiziaria ha disposto controlli d'ufficio, a seguito dei quali è pervenuta la nota dell'agenzia delle entrate. Non si tratta, quindi, di revoca disposta su richiesta dall'Amministrazione finanziaria.
4. L'impugnazione proposta dev'essere, pertanto, qualificata come opposizione ed , indirizzata al Presidente del Tribunale di sorveglianzaTorino, al quale gli atti devono essere trasmessi per il relativo giudizio. P. Q. M . Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell' art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino