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Sentenza — n. 13400/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it constitutes an impermissible merit review of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13400/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's argument constituted an impermissible review of the merits. The lower court had justified the detention order based on the suspect's role as a lookout during a drug trafficking operation, which the defense contested by claiming he was merely a customer. The Supreme Court ruled that in cassation proceedings, the Court cannot re-evaluate the factual reconstruction or the sufficiency of the evidentiary indicators, limiting its role to verifying the logical coherence of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.p.; Art. 273 c.p.p.: In cassation proceedings regarding personal precautionary measures, the Court of Cassation cannot perform a review of the merits or re-evaluate the factual reconstruction, but must only verify the logical coherence and congruence of the lower court's reasoning regarding the gravity of the indicia of guilt.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility precautionary measures detention impermissible merit review gravity of indicia logical coherence reasoning imputazione per reati di stupefacenti prove psichiatriche traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto nei confronti di Mansouri Hicharrila misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art.
Art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
pen.), giacché il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod.
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto nei confronti di Mansouri Hicharrila misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art.
articolo 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana
Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto
pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv.
Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro
Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANSOURI HICHAM nato il 15/05/1998 avverso l'ordinanza del 27/11/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' E' presente l'avvocato DEBORA PIAZZA foro MILANO in difesa di MANSOURI HICHAM il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto nei confronti di Mansouri Hicharrila misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, lamentando vizio di motivazione, atteso che il Tribunale non addebita alcuna specifica condotta al Mansouri, il quale si trovava al di sopra del muretto ove, secondo quanto ricostruito dagli operanti, si trovavano coloro che confezionavano le dosi di droga, mentre al di sotto si trovavano coloro che cedevano al dettaglio le dosi agli acquirenti. In realtà, è ben plausibile - secondo la difesa - che l'indagato, quale "cliente abituale" o quale conoscente di vecchia data dello Zharaoui (coindagato) si sia intrattenuto al di sopra del muretto, senza essere coinvolto nell'attività di spaccio, come dallo stesso dichiarato.

3. Il difensore dell'indagato ha depositato memoria scritta. con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con l'unico motivo dedotto, la difesa del ricorrente svolge una non consentita censura di merito, riproponendo la versione dei fatti resa dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, in tal modo pretendendo di sollecitare dinanzi a questa Corte di legittimità una nuova e diversa ricostruzione della vicenda, secondo la quale il prevenuto si trovava sul posto solo in quanto acquirente di sostanza stupefacente.

3. E' bene ribadire che. in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001). Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179;

Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

4. Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine e della gravità degli indizi a carico del Mansouri, costituiti dai risultati di una lunga osservazione (quasi due ore) da parte degli operanti, i quali - secondo quanto riportato - avevano avuto modo di osservare direttamente l'intera dinamica di spaccio ed apprezzare una suddivisione di ruoli da parte di più soggetti, fra i quali l'odierno ricorrente, il quale veniva visto affacciato ad un muro con funzioni di vedetta e controllo dello spaccio al minuto, che avveniva poi nell'area sottostante, al di sotto del cavalcavia.

In tale prospettiva, appare manifestamente infondato il rilievo della difesa, secondo cui il Tribunale non avrebbe addebitato alcuna specifica condotta al Mansouri, a fronte di un'ordinanza che ha dettagliatamente descritto le modalità di coinvolgimento del prevenuto nell'illecita attività oggetto di indagine, con particolare riguardo alla prolungata presenza del prevenuto nell'area in cui avvenivano le singole cessioni, circostanza legittimamente ritenuta indicativa, a livello di gravità indiziaria, del suo inserimento nel gruppo di spaccio in questione, nei termini dianzi accennati.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 febb