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Sentenza — n. 13394/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive driver license suspension duration due to lack of explicit reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Giacché Bruno inadmissible regarding the three-year driver license suspension. Although the appellant argued the duration exceeded the statutory average without explicit justification, the court found sufficient reasoning in the facts establishing the driver's voluntary violation of safety rules and the resulting fatal accident. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: A conviction's accessory sanction duration is not void if the underlying facts and responsibility analysis implicitly justify the measure, even without explicit enumeration of the specific duration.

Parole chiave

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driver license suspension accessory administrative sanction lack of explicit reasoning procedural inadmissibility statutory average duration fatal traffic accident implied justification guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. pen.
Il difensore di Giacché Bruno propone ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine al reato di cui all'art.
Art. 116 cod. proc. pen.
Art. 146 cod. strada
— carreggiata particolarmente pericoloso, poiché caratterizzato da scarsa visibilità dei veicoli provenienti dal senso opposto», così violando la regola cautelare imposta dall'art. 146 cod. strada e provocando, con il concorso della vittima, l'incidente mortale.
art. 444 cod. pen
Il difensore di Giacché Bruno propone ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. pen.
art. 589-bis cod. pen
dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui al comma 7 della predetta norma.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACCHE' BRUNO nato a FOLIGNO il 04/03/1958 avverso la sentenza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/~le conclusioni del PG 34" lA Ve1/4 ríA l. e, eli- IA eLt4: ti Z <2.— I VI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Giacché Bruno propone ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Spoleto, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui al comma 7 della predetta norma. Applicata all'imputato la pena richiesta di otto mesi di reclusione, il Giudice ha disposto la sospensione della patente di guida per anni tre.

2. Con un unico motivo, deduce vizio di motivazione, in particolare la mancanza della stessa con riguardo alla durata della sospensione della patente di guida stabilita in anni tre, parametrata ben oltre la media edittale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla sanzione amministrativa accessoria.

4. Il ricorso è inammissibile. Se pure la sentenza impugnata non abbia espressamente illustrato le ragioni della disposta durata della sospensione della patente di guida, esse si ricavano dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto che ha «oltrepassato volontariamente la striscia -11. 613,I 4. di 'ETézradrM continua per compiere una manovra di svolta in un punto della . — carreggiata particolarmente pericoloso, poiché caratterizzato da scarsa visibilità dei veicoli provenienti dal senso opposto», così violando la regola cautelare imposta dall'art. 146 cod. strada e provocando, con il concorso della vittima, l'incidente mortale. Motivazione del tutto congrua ed idonea anche a giustificare la statuizione inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, evidenziando la gravità della violazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere esten