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Sentenza — n. 13385/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to procedural errors and lack of specific requests for new sentencing measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13385/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Currò Andrea and Nigrelli Michele inadmissible. The court found the first appeal's claim regarding the judge of remand correctable via material error correction, while the second appeal failed because the defendants did not explicitly request the new alternative sentencing measures introduced by recent legislation. Consequently, the court ruled that the appeals were procedurally flawed and dismissed them without addressing the merits of the sentencing arguments.

Regesto Legislator

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Art. 623 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 95 d.lgs. n. 150/2022: The Court of Cassation may correct material errors in the designation of the remand judge, and alternative sentencing measures require an explicit request by the defendant during the appeal hearing.

Parole chiave

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inadmissible appeal material error correction alternative sentencing measures judicial remand procedural defect revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 623 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 623 comma 1,1ett.
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
150 del 2022, avuto riguardo all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.
Art. 20-bis cod. pen.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della reclusione nella pena sostitutiva della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen.
art. 416 cod.pen
art. 623 cod.proc.pen
Né può ritenersi che l'osservanza dell'art. 623 cod.proc.pen.
artt. 157 cod.pen
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157 cod.pen.
art. 81 cod.pen
nella parte relativa all'individuazione della pena a seguito della riconosciuta continuazione con i reati di cui ai capi e), fl), j), m) ed n), nonché la mancanza di motivazione in ordine al calcolo di aumento di pena applicato per ogni singolo reato a seguito della riconosciuta continuazione ex art. 81 cod.pen.
art. 20 bis cod.pen
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della reclusione nella pena sostitutiva della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26490 del 09/06/2009
(Fattispecie relativa all'annullamento di sentenza di una Corte d'Appello con rinvio ad altra sezione della medesima, nonostante la stessa fosse costituita da un'unica sezione) (Sez. 1, n. 26490 del 09/06/2009, Rv.
Sez. 1, n. 12995 del 29/01/2014
Sez. 6, n. 33027 del 10.5.23
(Sez. 6, n. 33027 del 10.5.23, Rv.
Sez. 4, n. 636 del 29.11.2023
Sez. 4, n. 636 del 29.11.2023, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CURRO' ANDREA nato a MESSINA il 28/05/1976 NIGRELLI MICHELE nato a REITANO il 04/07/1959 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha rassegnato conclusioni scritte .•

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 marzo 2023 la Corte d'appello di Messina, pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. Terza, n. 12920 dell'11.2.2022 che ha parzialmente annullato la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 5.3.2021, ha rideterminato la pena per Currò Andrea in anni tre e mesi otto di reclusione e per Nigrelli Michele in anni tre e mesi undici di reclusione.

2. Riepilogando in sintesi le fasi del presente procedimento: - con sentenza del 5/3/2021, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa il 17/10/2019 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Andrea Currò, Michele Nigrelli e Dino Vaccaro quanto al reato loro ascritto al capo L), e nei confronti di Andrea Currò, Michele Nigrelli e Giuseppe Costanza in ordine al delitto loro ascritto al capo 3) (quest'ultimo limitatamente all'annualità 2010), per esser tali reati estinti per prescrizione; rideterminava la pena per gli stessi imputati, quanto alle residue contestazioni, oltre che per Antonio Sorbera e Alvise Arrigo Lipari, nei termini di cui al dispositivo.

La Corte, ancora, disponeva in tema di sospensione condizionale della pena, pene accessorie e confisca. Confermava la prima sentenza nel resto, nei confronti di Giuseppe Leggio; - proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia da Currò e da Nigrelli, questa Corte, Sez. Terza, con sentenza n. 12920 del 2022, a seguito dell'accertata prescrizione del reato di cui al capo Q) (art. 416 cod.pen.) ritenuto per entrambi i ricorrenti, nell'impossibilità di rideterminare la pena a seguito dell'accertata prescrizione della fattispecie associativa di cui al capo Q), essendo proprio questa la contestazione più grave su cui i Giudici di merito avevano individuato la pena base, poi aumentata a titolo di continuazione con gli altri reati, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Nigrelli Michele e Currò Andrea, limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen., perché estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la determinazione del trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi di Currò e Nigrelli.

3. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Messina in data 9 marzo 2023 hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, con separati atti Currò Andrea e Nigrelli Michele. 3.1. Ricorso per Currò Andrea: si articola in tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 623 comma 1,1ett.

c) cod.proc.pen. ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. Si assume che questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio avrebbe dovuto rinviare non già alla Corte d'appello di Messina bensì a quella di Reggio Calabria, non essendo quindi stato individuato l'ufficio giudiziario competente, posto che, al momento dell'emissione della sentenza annullata, la Corte d'appello di Messina era costituita da una sola sezione. Né può ritenersi che l'osservanza dell'art. 623 cod.proc.pen. sia assicurata da 'una diversa composizione del collegio rispetto a quello che pronunciò la sentenza annullata. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157 cod.pen. e 624 cod.proc.pen. in relazione alle contestazioni di cui ai capi e) ed f) ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. Si assume che la Corte territoriale, dovendo rideterminare la pena a seguito dell'annullamento della condanna per il reato di associazione per delinquere, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che risultano prescritti i reati di cui ai capi e) ed f) e, pronunciandosi sulla determinazione della pena, non ha rilevato la prescrizione di detti reati, nelle more intervenuta. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 81 cpv, e 133 cod.pen. nella parte relativa all'individuazione della pena a seguito della riconosciuta continuazione con i reati di cui ai capi e), fl), j), m) ed n), nonché la mancanza di motivazione in ordine al calcolo di aumento di pena applicato per ogni singolo reato a seguito della riconosciuta continuazione ex art. 81 cod.pen. ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. Si assume che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha calcolato gli aumenti per ciascun reato in misura invariata rispetto alla misura individuata rispetto ad una pena base ben più elevata senza fornire motivazione sull'entità della pena inflitta. Si assume che essendo la pena base irrogata per il reato di cui al capo f) pari a due anni e mesi sei a fronte dei quattro anni determinati per il reato associativo, anche gli aumenti di pena per la continuazione devono subire i necessari adeguamenti in ragione del principio di proporzionalità che vige in materia di pena e di continuazione e di quello del favor rei. 3.2. Ricorso per Michele Nigrelli: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione, in particolare degli artt. 125 e 133 cod.pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. Rileva che la Corte d'appello nel determinare il trattamento sanzionatorio, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, non ha motivato con riguardo all'aumento di pena per ciascuno degli altri reati. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego della sostituzione della reclusione nella pena sostitutiva della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen. come introdotto comma 1, lett.

a) d.lgs. n. 150 del 2022, avuto riguardo all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso per Currò, e l'annullamento per Nigrelli, limitatamente alla richiesta di sanzione sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto per Currò Andrea é manifestamente infondato£4.q1.~ tat>3 Oft lit(M vr_RAP- Ed invero,~1. 011'indicazione del giudice del rinvio ai sensi dell'art. 623 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., l'errore nell'individuazione di tale giudice è emendabile dallo stesso giudice di legittimità per mezzo della procedura della correzione degli errori materiali. (Fattispecie relativa all'annullamento di sentenza di una Corte d'Appello con rinvio ad altra sezione della medesima, nonostante la stessa fosse costituita da un'unica sezione) (Sez. 1, n. 26490 del 09/06/2009, Rv. 244038; vedi anche Sez.1, n.12995 del 29/01/2014, Rv. 259028). Manifestamente infondata é anche la seconda censura. Costituisce principio incontestato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di , dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

Nella specie, a seguito della pronuncia di questa Corte n. 12960 dell'11.2.2022 si é formato il giudicato su tutte le questioni proposte, sicché non può essere rilevata l'intervenuta prescrizione di alcuni reati, maturata dopo detta pronuncia. Manifestamente infondato é anche il terzo motivo. Ed invero l'invocata proporzionalità degli aumenti per la continuazione rispetto alla differente pena stabilita per il reato base non trova alcuna base nornnativa,neanche in via interpretativa.

2. Il ricorso per Nigrelli Michele é parimenti manifestamente infondato. Il primo motivo é manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto lamentato, la 'Corte distrettuale ha dato conto della misura dei modesti aumenti con un impegno motivazionale proporzionale agli stessi. Manifestamente infondato é il secondo motivo.Ed invero, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.Ig. n. 150 del 2022, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello. (Sez. 6, n. 33027 del 10.5.23, Rv. 285090;

Sez. 4, n. 636 del 29.11.2023, Rv. 285630). Nella specie, non risulta essere stata avanzata alcuna istanza da parte dell'imputato. In conclusione entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s