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Sentenza — n. 12471/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest in challenging revoked bail order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant lacked a concrete and current interest in overturning the trial court's decision to revoke her home detention. Although the lower court upheld the existence of serious indicia of guilt while rejecting the bail measure, the appellant argued this violated her rights. The court ruled that under current law, a cassation judgment on evidence does not bind future proceedings or guarantee compensation, rendering the appeal futile.

Regesto Legislator

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Art. 309 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a decision revoking a personal coercive measure is inadmissible if the applicant cannot demonstrate a concrete and current interest in the outcome, as a cassation ruling on evidence lacks binding effect on subsequent judicial evaluations.

Parole chiave

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lack of concrete interest coercive measures revocation inadmissible appeal serious indicia of guilt home detention appeal traffico qualificato di eroina detenzione di stupefacenti inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 16 gennaio 2024, il Tribunale di Ancona, investito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro aveva applicato a Hoda Khalil la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
309 e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.
Art. 405, comma 1 bis, cod. proc. pen.
L'interesse ad impugnare provvedimenti che, pur avendo revocato una misura cautelare, hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza era certamente sussistente nel vigore dell'art. 405, comma 1 bis, cod.
Art. 314 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, questo interesse non può essere individuato nella volontà di avvalersi di una pronuncia sulla gravità del quadro indiziario al fine di ottenere un indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. perché nessuna deduzione in tal senso è stata formulata.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 16 gennaio 2024, il Tribunale di Ancona, investito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro aveva applicato a Hoda Khalil la misura cautelare degli arresti domiciliari.
art. 314 cod. proc. pen
Nel caso di specie, questo interesse non può essere individuato nella volontà di avvalersi di una pronuncia sulla gravità del quadro indiziario al fine di ottenere un indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, La Cognata
Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli
282534,: Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv.
Sez. 5, n. 34030 del 25/05/2021, Vendola
45918/2019, cit.; nonché Sez. 5, n. 34030 del 25/05/2021, Vendola, n.m.;
Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, Ammendola
Sez. unite, n. 7931 del 16/12/2010, Testini
Corte costituzionale n. 121 del 24 aprile 2009
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.
Sez. 1, n. 45918/2019
Sez. 1, n. 45918/2019, cit.; nonché Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHALIL HODA nata il 03/02/1998 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; udito il PG in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDC, che ha concluso per l'inannnnissibilità del ricorso; Dato atto che il difensore della ricorrente non è comparso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 16 gennaio 2024, il Tribunale di Ancona, investito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro aveva applicato a Hoda Khalil la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen„ Il Tribunale l'ha revocata, pur condividendo le valutazioni del G.i.p. in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario, perché ha escluso il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Ha osservato a tal fine che l'indagata è incensurata, ha un lavoro regolare e non risulta stabilmente collegata a persone dedite a traffici illeciti.

2. Il difensore dell'indagata ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame deducendo violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza che il Tribunale avrebbe confermato con motivazione apodittica, trascurando elementi concreti atti a dimostrare l'estraneità della Khalil alla condotta illecita del coindagato. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe valorizzato, con argomentazione manifestamente illogica, il fatto che la donna si trovava lontana da casa, in viaggio insieme ad un uomo che aveva disponibilità di 5 kg. di hashish; avrebbe, inoltre, irragionevolmente ignorato che la sostanza era occultata in un borsone e il coindagato ha ammesso di averla detenuta per cederla a terzi, ma ha escluso di averne informato la compagna di viaggio.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché difetta un interesse attuale e concreto dell'indagata a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.

5. Il Tribunale di Ancona ha escluso la sussistenza di esigenze cautelari e, per questo, ha annullato l'ordinanza con la quale Hoda Khalil era stata sottoposta agli arresti domiciliari. La ricorrente si duole che sia stato ritenuto sussistente un grave quadro indiziario e censura sotto questo profilo la decisione adottata. Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, l'indagato non ha interesse ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari quando - come nel caso di specie - il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario.

Ed invero, come è stato condivisibilmente osservato, un tal provvedimento «non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del rcorrente» (Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022, La Cognata, Rv. 282534,: Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331). L'interesse ad impugnare provvedimenti che, pur avendo revocato una misura cautelare, hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza era certamente sussistente nel vigore dell'art. 405, comma 1 bis, cod. proc. per ., in base al quale: «il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

Come noto, però, questa norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 121 del 24 aprile 2009. Nell'attuale assetto normativo, dunque, la valutazione del compendio indiziario da parte della Corte di legittimità è priva di effetti concreti e non può vincolare o limil:are in alcun modo la decisione dei giudici successivamente chiamati a valutare la posizione dell'indagato il quale, pertanto, non ha un interesse attuale e concreto a ottenere la pronuncia richiesta (cfr. Sez. 1, n. 45918/2019, cit.; nonché Sez. 5, n. 34030 del 25/05/2021, Vendola, n.m.;

Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527). Nel caso di specie, questo interesse non può essere individuato nella volontà di avvalersi di una pronuncia sulla gravità del quadro indiziario al fine di ottenere un indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. perché nessuna deduzione in tal senso è stata formulata. Ed invero, come è stato chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002: «in terra di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato».

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.