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Sentenza — n. 12464/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 12 dicembre 2023, il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Ervis Prifti avverso l'ordinanza del 14 novembre 2023 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al Prifti per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ervis Prifti è sottoposto a misura cautelare custodiate per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 a far data dal 20 luglio 2023. La misura fu disposta con ordinanza del 24 marzo 2022 (irrevocabile il 15 luglio 2022) ed è stata eseguita dopo un anno, nel corso del quale l'indagato è rimasto latitante. Dall'ordinanza impugnata emerge che Prifti è gravemente indiziato di aver organizzato e diretto una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e di aver materialmente contribuito alla realizzazione di numerose e gravi violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 realizzate dal dicembre 2020 all'aprile 2021.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti confessione allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese permesso di promuovere un procedimento penale motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/90
Dall'ordinanza impugnata emerge che Prifti è gravemente indiziato di aver organizzato e diretto una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e di aver materialmente contribuito alla realizzazione di numerose e gravi violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 realizzate dal dicembre 2020 all'aprile 2021.
art. 74 d.P.R. 309/90
Pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R.
art. 274 cod. proc. pen
A questo proposito si deve ricordare che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRIFTI ERVIS nato in Albania il 20/07/1985 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, avvocato VANDO SCHEGGIA del foro di MACERATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 dicembre 2023, il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Ervis Prifti avverso l'ordinanza del 14 novembre 2023 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al Prifti per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

2. Contro l'ordinanza del Tribunale i difensori di Prifti hanno proposto tempestivo ricorso col quale lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della misura detentiva. I difensori sostengono che il Tribunale avrebbe ingiustamente sottovalutato l'elemento di novità, sopravvenuto alla pronuncia dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, rappresentato dal fatto che Prifti si è costituito, rientrando dall'Albania e comunicando, per loro tramite, alla Procura della Repubblica di Ancona modi e tempi del suo arrivo in Italia.

Secondo la difesa, la rilevanza di tale comportamento, indicativo della volontà di sottoporsi alla giustizia italiana, non può essere sminuita - come è stato fatto dai giudici di merito - sol perché nei confronti di Prifti era stato emesso un mandato di arresto europeo. L'esistenza di un tal mandato, infatti, non faceva sì che egli fosse «sostanzialmente costretto a costituirsi» (come affermato dal G.u.p.) e la circostanza che Prifti abbia compiuto questa scelta ha obiettiva incidenza sul pericolo di fuga, che il Tribunale ha illogicamente valutato persistente.

Sotto diverso profilo, la difesa rileva che, dopo essersi costituito, Prifti ha reso confessione con riferimento alle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 oggetto di imputazione, ma anche questo elemento di novità è stato illogicamente sottovalutato dall'ordinanza impugnata secondo la quale, poiché limitate ai reati fine, le dichiarazioni confessorie non consentirebbero di ritenere le esigenze cautelari attenuate a tal punto da superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondo i difensori del ricorrente sarebbe illogico attribuire modesto valore a fini cautelari ad una confessione della quale sia stata riconosciuta la rilevanza.

Per sostenere l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché, pur essendosi costituito ed avendo confessato, Prifti dovrebbe violare gli obblighi connessi all'esecuzione di una misura non detentiva. CONSIDERATO IN DIRMO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Ervis Prifti è sottoposto a misura cautelare custodiate per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 a far data dal 20 luglio 2023. La misura fu disposta con ordinanza del 24 marzo 2022 (irrevocabile il 15 luglio 2022) ed è stata eseguita dopo un anno, nel corso del quale l'indagato è rimasto latitante. Dall'ordinanza impugnata emerge che Prifti è gravemente indiziato di aver organizzato e diretto una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e di aver materialmente contribuito alla realizzazione di numerose e gravi violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 realizzate dal dicembre 2020 all'aprile 2021.

Per questi fatti egli è stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione. La difesa non contesta il grave quadro indiziario né l'esistenza di esigenze cautelari, sostiene tuttavia che tali esigenze potrebbero essere concretamente salvaguardate applicando gli arresti domíciliari con braccialetto elettronico e valorizza in tal senso il dato obiettivo rappresentato dal fatto che, dopo un lungo periodo di latitanza, Prifti si è costituito e ha reso confessione con riferimento ai reati-fine della ipotizzata associazione.

3. Gli elementi di novità che l'ordinanza impugnata è stata chiamata a valutare sono rappresentati: da un lato, dalla decisione di costituirsi; dall'altro dalla confessione. I giudici di merito hanno ritenuto che tali elementi non consentissero di superare la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura custodiate prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata richiama in tal senso la prolungata latitanza - risultata possibile per Prifti, ma non per altri componenti dell'associazione - e, soprattutto, «la pluralità, gravità e sistematicità delle condotte illecite, la posizione di organizzatore e capo dell'associazione, la non comune capacità di gestire ogni aspetto delle operazioni illecite, dall'individuazione dei fornitori alla distribuzione dello stupefacente, oltre ai rapporti con i sodali».

Tali elementi delineano un quadro cautelare di assoluto rilievo e non è illogico aver ritenuto che la confessione, poiché limitata ai soli reati-fine, non lo abbia mutato. Pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, il provvedimento impugnato non si è limitato a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma ha argomentato in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede.

Ha sottolineato, infatti, che Prifti «ha garantito la continuità del sodalizio e la sua operatività» e che «la professionalità dimostrata e la propensione alla attività illecita, i plurimi e ragionevolmente mai rescissi contatti con fornitori ed acquirenti, fondano l'elevatissima probabilità che l'indagato, ove non sottoposto a vincolo custodiale, abbia a reiterare violazioni in materia di stupefacenti». Si tratta di motivazioni adeguate, non manifestamente illogiche e non contraddittorie che non contrastano con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma postula una valutazione complessiva che ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293;

Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Secondo la giurisprudenza, peraltro, «quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di •ncertezza» (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.2018, Musumeci, Rv. 273434). Non è illogico aver ritenuto che una confessione resa solo con riferimento ai reati fine, non consenta il superamento di un ragionevole dubbio in ordine all'adeguatezza di misure non detentive e che la scelta di costituirsi non fornisca elementi inequivoci in tal senso.

A questo proposito si deve ricordare che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e sulla esclusiva adeguatezza della misura prescelta è suscettibile di ricorso in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato sicché non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (fra le tante:

Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Nel caso in esame, il Tribunale ha proceduto alla verifica della pericolosità dell'indagato ancorandola a circostanze concrete e mettendo in risalto che egli non ha risolto i vincoli che lo legano al contesto criminale nel quale è maturata l'attività illecita per la quale è già stato condannato in primo grado. Ha fornito dunque adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità degli arresti domíciliari (pur elettronicamente presidiati) a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d