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Sentenza — n. 12331/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12331/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12331/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FALCO GIUSEPPE nato a ACERRA il 16/03/1984 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. n.309/90, art. 545 bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 58 legge n. 689/81, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12331/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Riforma Cartabia: la normativa non prevede, fra le cause ostative alla sostituzione della pena, precedenti condanne, ma solo il fallimento nella esecuzione di una precedente pena sostituiva, sicché il richiamo della Corte al precedente specifico non era pertinente. Quanto al riferimento operato dalla Corte all'art. 58 della legge n. 689/81, il difensore lamenta che i giudici non avevano indicato le circostanze che inducevano a ritenere che De Falco non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte con la sanzione sostituiva.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti alleggerimento della pena attenuazione della pena arresto sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. n.309/90
1.1 La vicenda processuale si è così articolata: - il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 12 luglio 2018, aveva condannato Giuseppe De Falco in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90 (capo 5) e al reato di chi all'art.
art. 545 bis cod. proc. pen
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte rigettato la richiesta di sostituzione della pena, avanzata dal difensore munito di procura speciale con istanza di fissazione dell'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
La Corte, in proposito, ha fatto esercizio del suo potere discrezionale sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 74 d.P.R. 309/90
I giudici hanno motivato il rigetto della richiesta in ragione della personalità dell'imputato, quale data desumere dalle modalità dei fatti e dalla condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 commesso due anni dopo i fatti in contestazione.
art. 58 legge n. 689/81
La Corte in tal modo ha fatto uso dell'esercizio del potere discrezionale che, per espressa indicazione dell'art. 58 legge n. 689/81 deve essere motivato attraverso i criteri indicati nell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FALCO GIUSEPPE nato a ACERRA il 16/03/1984 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra precedente sentenza, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli del 12 luglio 2018 di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Brusciano il 2 ottobre 2013 (capo 6), ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione e euro 21.000 di multa. 1.1 La vicenda processuale si è così articolata: - il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 12 luglio 2018, aveva condannato Giuseppe De Falco in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90 (capo 5) e al reato di chi all'art. 73 d.P.R n. 309/90 in relazione alla produzione e detenzione di 6,742 chilogrammi di pasta di colore crema contenente sostanza del tipo anfetamina (capo 6) alla pena di anni 8 di reclusione; - La Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto De Falco dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90 e aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R n. 309/90 in anni 4 di reclusione e euro 21.000 di multa; - la Corte di Cassazione, con sentenza del 17 novembre 2021, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello, rilevando l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.2.

Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte di Appello ha confermato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dalla difesa ai sensi dell'art.20 bis cod. pen. e 55 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore osserva che, nonostante la Corte di Cassazione con la sentenza rescindente avesse evidenziato il ridimensionamento della posizione del ricorrente all'interno della vicenda oggetto del processo, i giudici avevano negato l'ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, senza motivare in ordine alla disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati nel medesimo reato: questi ultimi ritenuti responsabili anche per il reato associativo, erano stati condannati ad una pena di un solo anno superiore a quella del ricorrente, determinata partendo dal minimo edittale e con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte rigettato la richiesta di sostituzione della pena, avanzata dal difensore munito di procura speciale con istanza di fissazione dell'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen. al fine di consentire la produzione della necessaria documentazione. La Corte, de plano, senza fissare apposita udienza aveva rigettato la richiesta, operando un generico richiamo alla personalità dell'imputato, quale data desumere dalle modalità dei fatti e dal precedente specifico.

Il difensore osserva che, se fosse stata fissata l'udienza e fosse stata così acquisita dall'ufficio dell'Uepe la necessaria documentazione, sarebbe emerso che i fatti per i quali l'imputato era stato condannato risalivano all'anno 2017, che il ricorrente si era trasferito all'estero, dal 2018 aveva rescisso i legami con l'ambiente criminale e aveva quasi interamente scontato la pena, trovandosi in regime di detenzione domiciliare per motivi di salute. Nel caso in esame, non si versava in nessuna delle ipotesi di preclusioni soggettive di cui all'art. 59 della legge n. 689/81, come novellato dalla c.d.

Riforma Cartabia: la normativa non prevede, fra le cause ostative alla sostituzione della pena, precedenti condanne, ma solo il fallimento nella esecuzione di una precedente pena sostituiva, sicché il richiamo della Corte al precedente specifico non era pertinente. Quanto al riferimento operato dalla Corte all'art. 58 della legge n. 689/81, il difensore lamenta che i giudici non avevano indicato le circostanze che inducevano a ritenere che De Falco non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte con la sanzione sostituiva.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Marilia di Nardo, ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo, attinente al profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 2.1.E' principio consolidato quello per cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare iI diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 2.2. Dopo che la Corte di cassazione nella sentenza rescindente aveva invitato la Corte di Appello a soffermarsi sulla censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche formulata con i motivi di impugnazione, i giudici del rinvio hanno confermato il diniego con un percorso argomentativo che in quanto logico e coerente, non può essere censurato in questa sede.

La Corte, in proposito, ha fatto esercizio del suo potere discrezionale sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e ha richiamato, quali elementi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, la gravità della condotta (rilevando che De Falco ed i correi erano stati in grado di produrre in una sola occasione un quantitativo ragguardevole di sostanza drogante, tale da consentire l'estrazione di ben 1.135,1 dosi singole), nonché la capacità a delinquere, desunta dalla condanna per il delitto di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio divenuta definitiva dopo il giudizio rescindente, e dall'assenza di resipiscenza.

La doglianza è manifestamente infondata anche nella parte in cui lamenta la disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati, cui dette circostanze erano state riconosciute. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole pósizioni e di motivare in ordine alla eventuale differénziazione delle pene inflitte, spiegando che il trattamento sanzionatorio deve essere definito sulla base di parametri squisitamente individuali (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317).3.

Il secondo motivo, attinente alla mancata sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato. La censura attiene a due profili, uno di carattere formale relativo alla mancata fissazione dell'udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen. dopo la lettura del dispositivo e l'altro di carattere sostanziale attinente al merito della decisione. Quanto al primo aspetto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena.

Si è sostenuto che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti (Sez. 6, 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358 - 01). In tal senso si è orientata la Corte di Appello sul presupposto che gli elementi già acquisiti consentivano di assumere la decisione, senza necessità di fissare una apposita nuova udienza. Quanto al secondo aspetto, il percorso argomentativo adottato dalla Corte per negare la richiesta sostituzione della pena detentiva è esente da profili di illegittimità.

I giudici hanno motivato il rigetto della richiesta in ragione della personalità dell'imputato, quale data desumere dalle modalità dei fatti e dalla condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 commesso due anni dopo i fatti in contestazione. La Corte in tal modo ha fatto uso dell'esercizio del potere discrezionale che, per espressa indicazione dell'art. 58 legge n. 689/81 deve essere motivato attraverso i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen, in maniera congrua e non manifestamente illogica. Vero é, infatti, che il d.lgs. n. 10 ottobre 2022 n 150 è intervenuto sulla legge n. 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive; tuttavia, è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice, che debba valutare se applicare una pena sostitutiva, di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale».

Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la 'pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice può ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, da valutare non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (in tal senso Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 — 01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f