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Sentenza — n. 12171/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12171/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Giancarlo Staniscia avverso la sentenza emessa il 12/12/2019 dal Tribunale di Lanciano, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione (sostituita dalla pena di C 50.000,00 di multa) oltre che al risarcimento del danno nei confronti della parte civile con fissazione di una provvisionale esecutiva di C 30.000,00, in relazione al reato previsto dall'art.590, commi 1 e 2, cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 583 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12171/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Gallo, Rv. 266931; Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, Vlad, Rv. 277906). In riferimento alla disciplina entrata in vigore a seguito della legislazione emergenziale va rilevato che l'art.24 del d.l. 18/10/2020, n.137 (convertito, con modificazioni, nella I. 18/12/2020, n.176), ha consentito, nell'ambito delle disposizioni processuali applicabili nel relativo periodo - specificamente con la disposizione contenuta nel comma 6-ter - la trasmissione dell'atto di impugnazione, mediante posta elettronica certificata dall'indirizzo del difensore a quello dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Parole chiave

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firma digitale difetto di sottoscrizione scambio di atti giuridici per via elettronica documenti attendibili obbligo della maschera dissigillamento di atti

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STANISCIA GIANCARLO nato a PAGLIETA il 22/05/1950 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo dj40.,„.:,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Giancarlo Staniscia avverso la sentenza emessa il 12/12/2019 dal Tribunale di Lanciano, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione (sostituita dalla pena di C 50.000,00 di multa) oltre che al risarcimento del danno nei confronti della parte civile con fissazione di una provvisionale esecutiva di C 30.000,00, in relazione al reato previsto dall'art.590, commi 1 e 2, cod.pen..

La Corte, dopo avere operato l'esposizione dei motivi di appello, ha rilevato come l'impugnazione dovesse considerarsi inammissibile; ha difatti rilevato l'irritualità dell'appello in quanto proposto per il tramite della posta elettronica certificata, quindi per un tramite non conforme al disposto degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. e non consentito ratione temporis, non essendo entrato in vigore - al momento della proposizione dell'impugnazione - il d.l. n.137/2020; rilevando altresì che l'impugnazione era comunque priva della sottoscrizione digitale richiesta dall'art.24, commi 6-bis e 6-sexies dello stesso d.I..

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Giancarlo Staniscia, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 582, 583 e 591 cod.proc.pen. oltre che in relazione all'art.6 della CEDU. Ha dedotto che l'invio dell'impugnazione tramite posta elettronica certificata era stata effettuata in data 29/05/2020 e quindi nel pieno dell'emergenza sanitaria e che tale modalità doveva intendersi come sovrapponibile a quella prevista dall'art.583 cod.proc.pen., anche in relazione al disposto dell'art.1, comma 1, lett.g), d.P.R. 11 febbraio 2005, n.68 e in riferimento al principio del favor impugnationis; ha altresì dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'atto in questione era stato sottoscritto digitalmente con estensione .p7m e inviato al Tribunale di Lanciano in formato pdf.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. Deve rilevarsi, in riferimento alle argomentazioni spiegate nell'ambito dell'unitario motivo di ricorso, che - anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni emergenziali - la giurisprudenza di legittimità era stata assolutamente ferma nel ritenere inammissibile l'impugnazione proposta mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., dovevano ritenersi tassative ed inderogabili (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016, Mandato, Rv. 266931;

Sez. 5, n. 12347 del 13/12/2017, dep. 2018, Gallo, Rv. 266931; Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, Vlad, Rv. 277906). In riferimento alla disciplina entrata in vigore a seguito della legislazione emergenziale va rilevato che l'art.24 del d.l. 18/10/2020, n.137 (convertito, con modificazioni, nella I. 18/12/2020, n.176), ha consentito, nell'ambito delle disposizioni processuali applicabili nel relativo periodo - specificamente con la disposizione contenuta nel comma 6-ter - la trasmissione dell'atto di impugnazione, mediante posta elettronica certificata dall'indirizzo del difensore a quello dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Peraltro, ai sensi del successivo comma 6-decies, le disposizioni in tema di proposizione dell'impugnazione con il mezzo della posta elettronica certificata «si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4».

Da tale formulazione, ne consegue la fondatezza della impugnazione sia pure trasmessa tramite posta elettronica certificata in data antecedente rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata sentenza, presentata con modalità conformi a quanto previsto, con regolare sottoscrizione dell'atto in forma digitale.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, . .

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di