Italian Supreme Court dismisses unjust detention compensation appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to specifically address the appellate court's reasoning regarding the prescription of the underlying crimes. The appellant argued that the lower court's decision to deny compensation was contradictory and illogical compared to the acquittal in the first instance. The court ruled that since the appeal did not engage with the legal basis for denying compensation due to prescription, it was manifestly unfounded and thus inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; In appeals for unjust detention compensation, a claim is inadmissible if it fails to specifically address the court's reasoning regarding the prescription of the underlying offense, as such a failure renders the appeal manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMITO DOMENICO nato a BADOLATO il 06/06/1981 avverso l'ordinanza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma con ordinanza del 18 aprile - 11 luglio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Domenico Comito, che è stato ristretto in custodia cautelare in carcere per sei mesi e venti giorni e quindi per altri sei mesi agli arresti domiciliari in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (clan Gallace-Novella) finalizzata ad una serie di furti di automobili al fine di reperire pezzi di ricambio: all'esito del dibattimento di primo grado, il 13 settembre 2018, Domenico Comito è stato assolto dal Tribunale di Velletri dalla contestazione associativa, mentre dai reati-scopo contestati, in numero di otto episodi di furto, consumato o tentato, l'imputato è stato prosciolto per intervenuta estinzione degli illeciti per decorso del termine massimo prescrizionale.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Domenico Comito, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, per avere la Corte territoriale operato indebitamente una nuova valutazione dei fatti in senso contrario rispetto a quella posta in essere dal Tribunale di Velletri, che, cognita causa, aveva assolto l'imputato con formula ampia e la cui sentenza è stata - si stima ingiustamente - svalutata dalla Corte di appello. Il ricorrente non avrebbe mai avuto comportamenti dolosi o colposi causativi o concausativi della custodia, in ogni caso non spiegati nell'ordinanza impugnata. Richiamati precedenti di legittimità stimati pertinenti, si domanda l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 16 novembre 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso.
4. L'Avvocatura erariale nella memoria del 29 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.2. La Corte di appello fonda il rigetto sulla avvenuta declaratoria di prescrizione per i reati-scopo: si tratta di affermazione in linea con il consolidato principio secondo il quale, in linea di massima, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, cui l'imputato può rinunziare (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264; nello stesso senso, di recente, Sez. 4, n. 43987 del 27/09/2023, Lamanna Enzo, non mass., citata dal P.G. nella requisitoria). Con tale affermazione il ricorso, che evoca la ritenuta ingiustizia della decisione, nemmeno si confronta e, quindi, omette totalmente di assolvere alla tipica funzione di impugnazione quale critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 249425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568).
3. Essendo, quindi, il ricorso aspecifico e, dunque, manifestamente infondato, esso deve essere dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Nulla per le spese al Ministero resistente, non avendo svolto temi utili a confutare le tesi di parte ricorrente ma essendosi, in sostanza, semplicemente limitato con generiche argomentazioni a richiedere il non accoglimento del ricorso (cfr. Sez. 4, n. 28811 del 10/05/2023, Andreacchio, non mass., sub n. 7 del "considerato in diritto", p. 3).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese al