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Sentenza — n. 11574/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court's confiscation order due to lack of concrete evidence proving the tool's exclusive use for the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11574/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of a car wash facility used in an illegal wastewater discharge case. The defendant argued that the facility was not exclusively used for the crime, while the lower court had relied on generic assertions of stable and exclusive use without concrete proof. The court ruled that the lower court failed to demonstrate the specific instrumental link between the property and the offense, violating the principle of causal effectiveness required for voluntary confiscation.

Regesto Legislator

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Art. 240, comma 1, cod. pen.; The voluntary confiscation of property used to commit a crime requires concrete proof of a strict instrumental link and exclusive dedication to the offense, not merely generic assertions of stability or potential for future crimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of instruments voluntary confiscation instrumental link causal effectiveness illegal wastewater discharge car wash facility penal code article 240 confisca dei beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240, comma 1, cod. pen.
Il Tribunale, dopo aver evidenziato il carattere facoltativo della confisca prevista dall'art. 240 cod.
d.lgs. n. 152 del 2006
legge n. 68 del 2015
pen., adottata nel caso di specie, differenziandola dalla ipotesi obbligatoria introdotta dalla legge n. 68 del 2015, attraverso l'introduzione dell'art.
art. 240 cod. pen
Il Tribunale, dopo aver evidenziato il carattere facoltativo della confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., adottata nel caso di specie, differenziandola dalla ipotesi obbligatoria introdotta dalla legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 30133 del 15/06/2017
Sez. 3, n. 20429 del 16/05/2014
Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014
Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014 dep.2015) Rv.
Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBERIO GIUSEPPE nato a CATANIA il 06/06/1982 avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria depositata dall'Avv. Salvatore Liotta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con la sentenza Sez. 3, n. 3457 del 18 novembre 2019, dep. 2020, ha disposto la confisca del locale adibito ad autolavaggio e delle attrezzature ivi presenti, di proprietà di Giuseppe Alberio, già ritenuto responsabile e condannato alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia, in relazione al reato previsto dall'art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006, per aver svolto, all'interno di un capannone sito nel Comune di Adrano, attività di autolavaggio non autorizzata allo smaltimento fA delle derivanti acque reflue, da lui sversate direttamente nel prossimo alveo del fiume Simeto, attraverso una caditoia posta all'ingresso del locale ove l'attività era svolta.

2. La Corte di cassazione, nell'accogliere parzialmente, solo con riferimento alla disposta confisca, il ricorso proposto dall'imputato, ha annullato in parte qua la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, affinché lo stesso fornisse adeguata motivazione alla adozione della misura di sicurezza disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

3. Il Tribunale, dopo aver evidenziato il carattere facoltativo della confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., adottata nel caso di specie, differenziandola dalla ipotesi obbligatoria introdotta dalla legge n. 68 del 2015, attraverso l'introduzione dell'art. 452-undecies, ha affermato che dall'accertamento della responsabilità penale dell'Alberio, in ordine al reato di scarico illecito di acque reflue industriali derivanti dallo svolgimento dell'attività non autorizzata di autolavaggio, si traeva il convincimento della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione della confisca, posto che il capannone oggetto della misura era stato di fatto adibito in via stabile ed esclusiva all'espletamento dell'attività illecita.

Il permanere della libera disponibilità del bene e delle attrezzature ivi presenti in capo all'imputato avrebbe agevolato la perpetrazione della condotta delittuosa da parte del medesimo e, comunque, la commissione di altri analoghi fatti di reato, con conseguente aggravio del pregiudizio del bene protetto. Non poteva neppure considerarsi logicamente ostativa l'avvenuta concessione del beneficio condizionale della pena, posta la ragione di politica criminale sottesa alla confisca, né il tempo trascorso dal fatto di reato, in ragione del carattere cautelare e non punitivo della misura.

4. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Giuseppe Alberio, sulla base di un motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 240 cod.pen ed il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che il giudice del rinvio non ha ottemperato alla indicazione della sentenza di annullamento, mancando ancora la esplicita indicazione delle concrete ragioni che rendono necessaria l'adozione della confisca. Il Tribunale, in particolare, si sarebbe limitato ad una generica indicazione dell'esistenza di un astratto e vago pericolo di reiterazione del reato, collegata alla stessa natura del bene ed alle modalità e circostanze di commissione del reato.

5. Rileva il ricorrente che invece l'adozione della misura della confisca richiede una specifica motivazione sulla sussistenza del nesso eziologico diretto ed iu 2 essenziale tra le cose da confiscare ed il fatto di reato, al fine di valutare il pericolo scaturente dalla libera disponibilità delle stesse. Nella concreta fattispecie, tale nesso non era stato individuato dal giudice e la motivazione apprestata era solo apparente, perché priva di concrete allegazioni. La pericolosità sociale dell'agente, inoltre, era stata addirittura esclusa visto che gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena. A ciò deve aggiungersi che l'attività di pulitura delle autovetture veniva esercitata solo occasionalmente e non in maniera continuativa e strutturata dall'imputato.

6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorrente, attraverso il proprio difensore, ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'annullamento senza rinvio del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato. Il Tribunale, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione, ha motivato l'adozione della misura della confisca, dapprima ricordando la giurisprudenza di legittimità che ha individuato quali possibili beni oggetto di confisca facoltativa quelli eziologicamente collegati, in maniera diretta ed essenziale con il reato commesso (Sez. 3, 19/03/2021, n. 18165). In particolare, in tali casi, il Giudice è chiamato a motivare le ragioni dell'esercizio del suo potere discrezionale, dando adeguatamente conto delle esigenze di prevenzione speciale fondate sulla necessità di prevenire la commissione di altri reati sottraendo il bene alla materiale disponibilità del colpevole.

In via di apparente consequenzialità, il Tribunale ha poi affermato che presso il locale in questione, l'Alberi° «[...] esercitava abitualmente l'attività di autolavaggio in quanto sprovvisto delle prescritte autorizzazioni di legge (da cui l'illiceità dello scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'attività svolta, cfr. Cassazione Penale Sez. III, Sentenza n. 51889 del 21/07/2016 [...], sicché questo Tribunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della res oggetto di sequestro e delle modalità e circostanze di commissione del reato da parte dell'imputato (che di fatto aveva adibito in via stabile ed esclusiva la prima all'esercizio di tale illecita attività) non può che confermare il provvedimento ablatorio LA».

2. È evidente che la motivazione, se può apparire sufficiente quanto alle attrezzature utilizzate per l'attività di lavaggio non autorizzata, è del tutto carente quanto al capannone al cui interno tale attività è stata realizzata. La sentenza non affronta per nulla il tema del collegamento eziologico, diretto ed essenziale tra il capannone ed il reato.

3. A proposito dei contenuti dell'onere di motivazione nell'ipotesi di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., ossia nella ipotesi di confisca facoltativa, trattandosi della confisca degli instrumenta delicti, la Corte di legittimità ha fissato il principio secondo cui non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone, affermando che il bene è servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 15/06/2017, Rv. 270324 - 01).

4. Le "cose che servirono a commettere il reato" sono infatti suscettibili di confisca in quanto va evitato che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati, ma tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 3, n. 20429 del 16/05/2014, Rv. 259631— 01).

5. La Corte di legittimità, ha chiarito che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, primo comma, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014 dep.2015) Rv. 263111; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014 (dep.2015) Rv. 263111). In sostanza, il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che dispone l' applicazione della misura, in relazione al bene utilizzato per commettere un reato, con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023 Rv. 285062).

6. Il Tribunale non ha fornito concreta motivazione in ordine al nesso di strumentalità e di asservimento del manufatto rispetto all'attività di autolavaggio non autorizzato. Si è limitato a generiche affermazioni sulle "specifiche caratteristiche della res oggetto di sequestro e delle modalità e circostanze di commissione del reato da parte dell'imputato (che di fatto aveva adibito in via stabile ed esclusiva la prima all'esercizio di tale illecita attività), senza neanche porsi la questione del possibile uso lecito del capannone, in sé considerato, che fu il luogo al cui interno si svolse l'attività illecita.

9. Tali aspetti devono invece essere vagliati e riscontrati sotto il profilo logico- giuridico, in relazione all'osservanza del principio di effettività causale, che deve contraddistinguere il nesso tra disponibilità della cosa e sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato: destinazione che pur se non necessariamente ricavata da elementi oggettivi, inerenti alla struttura della cosa, deve potersi desumere almeno dalla condotta del soggetto, che, secondo adeguato apprezzamento di merito, risulti univocamente e costantemente volta all'uso della cosa stessa in funzione della consumazione di reati. In definitiva il ricorso va accolto, quanto alla confisca del capannone, e la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla con