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Sentenza — n. 11382/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for drunk driving, citing lack of interest and prescription suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11382/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Rossetti Simona's cassation appeal against her second-instance conviction for drunk and altered-state driving. The appellant argued that the lower court ignored her first appeal ground regarding the existence of the offenses and that the charges had expired due to prescription. The court rejected these claims, finding the appeal lacked interest because the first ground was fundamentally unfounded and the prescription period was suspended by the appellant's prior detention.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 159, comma 2 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest if the second-instance judgment omits consideration of an appeal ground that was manifestly unfounded ab initio, and prescription is suspended during prior detention.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of interest in appeal manifestly unfounded appeal ground suspension of prescription period drunk driving conviction altered state driving offense prior detention interruption guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 125 cod. proc. pen.
pen., l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta configurabilità delle contravvenzioni oggetto di contestazione.
Art. 159, comma 2 cod. pen.
E invero, in ragione dell'epoca di commissione degli illeciti (09/11/2017), trova applicazione, nella vicenda di cui trattasi, la sospensione del corso della prescrizione per la durata di anni 1 e mesi 6, prevista dall'art. 159, comma 2, cod.
Art. 1, comma 95 della legge n. 103 del 2017
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Rossetti, avv.to Sergio Gronda, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp.
Art. 16 del d.l. n. 228 del 2021
126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Rossetti, avv.to Sergio Gronda, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
pen., l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta configurabilità delle contravvenzioni oggetto di contestazione.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rossetti Simona, nata a Biella il 21/09/1982, avverso la sentenza in data 28/09/2023 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28/09/2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui, il precedente 23/01/2023, il Tribunale di Biella aveva affermato la penale responsabilità cfi Rossetti Simona in ordine alle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti e, per l'effetto, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Rossetti, avv.to Sergio Gronda, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta configurabilità delle contravvenzioni oggetto di contestazione. Sostiene segnatamente che nella decisione della Corte territoriale sarebbe stato del tutto obliterato lo scrutinio del primo motivo di appello, con cui era stata prospettata, per l'appunto, l'insussistenza dei reati indicati, aggiungendo che comunque gli stessi risulterebbero estinti per prescrizione.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'ari:. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Rossetti Simona è infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 125 cod. proc. pen., nonché il vizio cli motivazione per carenza in punto di ritenuta configurabilità delle contravvenzioni contestate, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale sarebbe stata omessa la valutazione del primo motivo di appello, col quale era stata contestata la sussistenza dei menzionati illeciti ed aggiungendo, altresì, che essi risulterebbero, comunque, estinti per intervenuta prescrizione.

Osserva al riguardo il Collegio che la consultazione degli atti processuali, del tutto legittima in ragione della natura di "error in procedendo" del vizio dedotto con l'agitata doglianza, consente di affermare che il Tribunale di Biella, in sede di giudizio di primo grado, ebbe ad argomentare in maniera congrua, lineare e tutt'altro che illogica l'affermata responsabilità della Rossetti in ordine alle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di stupefacenti concretamente contestatele, evidenziando, in particolare, che la predetta, in occasione di un controllo eseguito dalle forze dell'ordine, mentre percorreva, alla guida di un veicolo, una pubblica via, con senso di marcia contrario a quello consentito, era stata sottoposta, all'esito dell'avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore, agli esami strumentali all'accertamento della pregressa assunzione di alcool e droga ed era risultata positiva ad entrambe le sostanze.

Con tale impianto argomentativo, per nulla carente e, all'evidenza, privo di manifesta illogicità, la difesa ha sostanzialmente omesso di confrontarsi, posto che, con il primo motivo dell'azionato gravame, incentrato sulla prospettata insussistenza delle contravvenzioni per cui era intervenuta condanna in primo grado, si è limitata assertivamente a sostenere che l'imputata non avesse avuto consapevolezza delle contestazioni mossele nell'immediato e degli avvertimenti rivoltile dagli operanti, in ragione delle condizioni di alterazione psicofisica in cui, al momento, versava.

Tanto rende l'indicato motivo di appello intrinsecamente ed estrinsecamente generico e porta, per l'effetto, a ritenere che la decisione di conferma della pronunzia di condanna in primo grado, emessa dalla Corte di appello di Torino, ancorché priva di motivazione nella parte relativa alla ritenuta configurabilità dei reati - contestata, come s'è detto, con un'impugnativa "in parte qua" del tutto infondata - non possa essere censurata con ricorso per cassazione, trovando applicazione il consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui «In tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01).

Né può ritenersi - come pure sostenuto dal ricorrente - che, con riguardo alle contravvenzioni di cui trattasi, sia maturata "medio tempore" la causa estintiva della prescrizione. E invero, in ragione dell'epoca di commissione degli illeciti (09/11/2017), trova applicazione, nella vicenda di cui trattasi, la sospensione del corso della prescrizione per la durata di anni 1 e mesi 6, prevista dall'art. 159, comma 2, cod. pen., nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 95, della legge n. 103 del 2017, vigente a decorrere dal 03/08/2017 e fino all'01/01/2020, data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha nuovamente modificato il disposto della norma indicata.

Orbene, la sospensione de qua comporta, alla luce dei plurimi atti interruttivi "medio tempore" intervenuti, che la menzionata causa estintiva non sia, al momento, ancora maturata.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la