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Sentenza — n. 10493/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of driver's license in plea bargain for serious traffic offense causing death.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Giunta's appeal against a plea bargain sentence that included the revocation of his driver's license. Although the defense argued the parties did not agree to this specific administrative sanction, the court held that such sanctions remain non-disposable by the parties. The court further affirmed the lower court's reasoning regarding the extreme gravity of the offense, which involved speeding and lane invasion resulting in fatalities.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 218 c.s.: In plea bargaining, administrative sanctions like license revocation are not subject to party agreement, and their application requires a judicial assessment of the offense's gravity based on statutory criteria.

Parole chiave

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plea bargaining procedure driver license revocation administrative sanctions traffic offense gravity non-disposable sanctions motivation requirements causing death guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 13.10.2023, il GIP del Tribunale di Ragusa ha applicato a Giovanni Giunta la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 218 c.s.
In proposito, si deve rammentare che la valutazione dei presupposti applicativi specificati dalla disposizione di cui all'art. 218 cit.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13.10.2023, il GIP del Tribunale di Ragusa ha applicato a Giovanni Giunta la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023
Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv.
Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016
Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008
268575 - 01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv.
Sez. 3, n. 15811 del 19/09/1990
239754 - 01; Sez. 3, n. 15811 del 19/09/1990, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUNTA GIOVANNI nato a MODICA il 05/01/2000 avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG n

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.10.2023, il GIP del Tribunale di Ragusa ha applicato a Giovanni Giunta la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, primo e ultimo comma, cod. pen., disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue:

i) difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, visto che le parti avevano concordato la pena da applicare e nulla avevano stabilito in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, anche in considerazione dell'avvenuta sospensione della patente di guida disposta dalla Prefettura, nella misura di un anno; ii) insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria massima della revoca della patente di guida e difetto di motivazione in punto di gravità del fatto.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento limitatamente alla revoca della patente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Quanto al primo motivo, è appena il caso di rilevare che, in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (cfr.

Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426 - 01). Ne discende che è del tutto irrilevante la circostanza che le parti non avessero concordato alcunché in ordine a natura ed entità della sanzione amministrativa accessoria applicabile al caso di specie, trattandosi di statuizione del tutto sottratta alla disponibilità delle parti.3. Quanto al secondo motivo, si osserva che la motivazione offerta dal giudicante, pur succinta, esprime con piena consapevolezza l'esigenza di attenersi al dictum della Corte costituzionale in ordine alla non automaticità della revoca della patente a seguito della condanna per reati stradali non aggravati da elevato stato di ebbrezza o da alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe.

In particolare, il percorso argomentativo complessivo della sentenza impugnata implica una adeguata e consapevole valutazione delle concrete caratteristiche della violazione che ha condotto alla morte e alle lesioni nei confronti di due distinte persone offese, tale da giustificare la più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, trattandosi di fatto illecito caratterizzato da indici estremamente negativi quali la velocità superiore ai limiti, l'invasione dell'opposta corsia e la notevole entità del danno apportato, e quindi giudicato obiettivamente grave alla luce dei parametri di cui all'art. 218 cod. strada.

In proposito, si deve rammentare che la valutazione dei presupposti applicativi specificati dalla disposizione di cui all'art. 218 cit. può essere operata anche complessivamente, dovendosi ribadire in questa sede, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati dalla legge, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (cfr.

Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 - 01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754 - 01; Sez. 3, n. 15811 del 19/09/1990, Rv. 185876 - 01).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 febbraio