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Ordinanza — n. 10491/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10491/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Anselmo Emiliano ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Torino in data 23.11.2023 per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo eroina per un peso totale di oltre un chilogrammo destinata allo spaccio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10491/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A parere della difesa con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata.

Parole chiave

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traffico qualificato di eroina importazione illegale di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
L'imputato Anselmo Emiliano ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
A parere della difesa con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. proc. pen
Atteso che in forza dell'art. 448-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMO EMILIANO nato a VENARIA REALE il 17/04/1971 avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO po, 12\ 04- ctu4 ,4-12 tyktiv-, dJ,Q, t0440

RITENUTO IN FATTO

1. L'imputato Anselmo Emiliano ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Torino in data 23.11.2023 per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo eroina per un peso totale di oltre un chilogrammo destinata allo spaccio.

2. A parere della difesa con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata.

3. La difesa sostiene che non sussiste "adeguata motivazione in relazione alla valutazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente anche alla luce delle dichiarazioni dell'imputato riscontrate dalla bassissima percentuale di principio attivo rilevato nell'apparente cospicua quantità di stupefacente sequestrato".

4. Il procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

•5. Il Collegio rileva che il ricorso è fondato su un motivo palesemente inammissibile in quanto si impernia sulla valutazione della prova circa la destinazione non personale della detenzione di oltre 1 kg di sostanze stupefacenti costituita da eroina, distribuita in vari luoghi dell'abitazione e del box condominiale nonché sulla persona dell'imputato, t suddivisa in numerose dosi medie singole.

6. La motivazione espone gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero costituiti dalla comunicazione di notizia di reato, dal verbale di arresto, dal verbale di perquisizione e sequestro nonché dall'esame tossicologico della sostanza, e dallo stesso verbale di interrogatorio in sede di udienza di convalida. Da tali atti il giudice ha desunto in modo lineare, oggettivo e coerente l'esclusione della possibilità di valutare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

7. Altre valutazioni esposte nel motivo di ricorso inerente alla situazione de libertate del ricorrente, soprattutto inerenti al profilo soggettivo dello stesso in relazione alle precedenti sentenze di condanna risultanti dal certificato penale, attengono al merito che non è possibile vagliare in sede di legittimità. .8. Atteso che in forza dell'art. 448-bis cod. proc. pen. deve ritenersi inammissibile il ricorso relativo a motivi diversi da quelli indicati in tale disposizione, come nel caso in esame, il Collegio ritiene palesemente inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ge