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Sentenza — n. 9909/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9909/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di documenti e materiale informatico, rinvenuti anche all'interno di PC e telefonini, oltre che di apparecchi cellulari, con riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 603-bis cod. pen. in relazione allo sfruttamento del lavoro, presso società riconducibili a Settimio Passalacqua, eseguito mediante reclutamento operato da diversi soggetti, tra cui Brahim Tagount.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 603-bis cod. pen; Sentenza — n. 9909/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da render'e l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez.

Parole chiave

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sequestro di dati informatici abuso di un impianto per l'elaborazione di dati reati contro la sfera personale riservata braccialetto elettronico sottrazione di cose sequestrate inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.
art. 603-bis cod. pen
Si identifica difatti: (a) il reato oggetto dell'indagine in quello di cui all'art. 603-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAGOUNT BRAHIM nato il 01/01/1973 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Sostituto PG, KATE TASSONE, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di documenti e materiale informatico, rinvenuti anche all'interno di PC e telefonini, oltre che di apparecchi cellulari, con riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 603-bis cod. pen. in relazione allo sfruttamento del lavoro, presso società riconducibili a Settimio Passalacqua, eseguito mediante reclutamento operato da diversi soggetti, tra cui Brahim Tagount.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato Brahim Tagount, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce il difetto assoluto di motivazione circa le finalità probatorie della sottoposizione dei beni al vincolo e in ordine alle ragioni che avrebbero reso necessario il sequestro del cellulare del ricorrente in luogo della mera estrazione di copia forense dei dati in esso contenuti (in ossequio al principio di proporzionalità).

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da render'e l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 28812 del 17/05/2023, Penna, in motivazione; Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, Sarkouh, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.1. In quanto di particolare rilievo ai fini di cui al presente giudizio, occorre evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (si vedano:

Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, e Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711).2.2. Trattasi di principio ulteriormente ribadito dalla successiva elaborazione giurisprudenziale, con la precisazione per cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del Pubblico Ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; si vedano altresì, ex plurimis:

Sez. 3, n. 215 del 15/11/2022, dep. 2023, Zhu, in motivazione, e Sez. 6, n. 43990 del 30/09/2022, Meksi, in motivazione).

3. Orbene, il giudice del riesame, oltre a chiarire, in risposta alle doglianze difensive, che trattasi di cose pertinenti al reato (pagina 9, terzo capoverso, dell'ordinanza impugnata), ha esplicitato l'iter logico-giuridico sotteso alle ritenute finalità probatorie perseguite con l'apposizione del vincolo nei termini già emergenti dal provvedimento genetico, sostanzialmente fatto proprio dall'ordinanza impugnata, che già si presenta completo di tutti gli elementi necessari per la sua legittimità. 3.1. Si identifica difatti: (a) il reato oggetto dell'indagine in quello di cui all'art. 603-bis cod. pen.; (b) il nesso tra quanto sequestrato, anche in termini di supporti informatici e di relativo materiale, e tale reato, dato che si trattava di materiale nella disponibilità delle società riconducibili a Settimio Passalacqua, presso cui, secondo l'ipotesi d'indagine, sarebbe stato effettuato lo sfruttamento dei lavoratori, reso possibile mediante l'intermediazione del ricorrente; (c) la finalità probatoria del vincolo, ovvero quella di identificare ogni elemento utile per valutare la fondatezza dell'ipotesi di reato in indagine e per verificare le relazioni lavorative tra lavoratori e società riconducibili a Passalacqua oltre che tra quest'ultimo, i lavoratori sfruttati e gli intermediari (tra cui l'attuale ricorrente). 3.2.

Quanto poi all'assunta sproporzione del sequestro del cellulare, in luogo della mera estrazione di copia dei dati ivi contenuti nei limiti di quelli ritenuti di rilievo probatorio, il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). In essa difatti si evidenzia che la ricerca degli elementi di prova ha richiesto l'esame di una massa amplissima di dati, tutti potenzialmente rilevanti a priori, non potendo l'accertamento essere ragionevolmente eseguito nel luogo in cui si trovavano la cose contenenti i dati.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Coj4ciso il 16 gennaio 2024 igliere e ensore Il Presirite bio