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Sentenza — n. 9182/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9182/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9182/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 24.5.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto in data 7.11.2019 aveva dichiarato Giovanneschi Alessio colpevole del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme relative alla circolazione stradale (e segnatamente dell'art. 145, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) cagionato a Tartabini Elio lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni, oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno.

Regesto Legislator

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art. 590 bis cod.pen; Sentenza — n. 9182/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassaziong articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce/ex art. 606 lett.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale incidente ciclistico violazione della precedenza infrazione al codice della strada sorpasso pericoloso collisione in una rotatoria

Disposizioni normative citate

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art. 590 bis cod.pen
Con sentenza in data 24.5.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto in data 7.11.2019 aveva dichiarato Giovanneschi Alessio colpevole del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOVANNESCHI ALESSIO nato a LIVORNO il 10/02/1972 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni dei P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24.5.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto in data 7.11.2019 aveva dichiarato Giovanneschi Alessio colpevole del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme relative alla circolazione stradale (e segnatamente dell'art. 145, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) cagionato a Tartabini Elio lesioni personali giudicate guaribili in sessanta giorni, oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno.

Secondo la ricostruzione operata dalle sentenze di merito l'odierno imputato alla guida dell'autovettura Ford Focus tg. ET854RV, mentre percorreva la rampa di collegamento dalla S.S. 1 Aurelia, uscita Grosseto Est, all'incrocio con via Scansanese, ometteva di dare la precedenza nonostante la presenza di apposita segnaletica orizzontale e verticale ed andava a collidere con il velocipede da corsa "Legnano" condotto da Elio Tartabinif il quale percorreva la suddetta via Scanzanese, cagionando allo stesso lesioni personali (fatto avvenuto in Grosseto il 23.11.2016).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassaziong articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce/ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Si assume che la Corte di merito ha motivato la conferma della sentenza di primo grado enucleando una condotta diversa (tamponamento) rispetto a quella ipotizzata nel capo di imputazione (mancanza di precedenza) e per cui l'imputato é stato rinviato a giudizio. Con il secondo motivo deduce/ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen./ la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Si assume che la motivazione appare illogica e contraddittoria laddove conferma la sentenza di primo grado pur ritenendo una violazione diversa.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I due motivi.da scrutinarsi congiuntamente, in quanto inerenti alla medesima questione, sono infondati. Dalla lettura del capo di imputazione si evince che la condotta contestata all'odierno ricorrente, mentre percorreva la rampa di collegamento della S.S. 1 Aurelia, uscita Grosseto Est/ all'incrocio con Via Scansanese in Grosseto, è quella di aver omesso di di dare la precedenza, nonostante la presenza di apposita segnaletica orizzontale e verticale, e di essere andato così a collidere contro un ciclista, Elio Tartabini, che procedeva lungo la Via Sarzanese, cagionandogli lesioni personali gravi.

Ebbene, confrontandosi con detta contestazione, entrambe le sentenze di merito, nel ritenere l'imputato responsabile del reato a lui ascritto, hanno in primis escluso che il Tartabini sia caduto da solo in ragione di un'insidia, quindi hanno reputato il sinistro eziologicamente collegato alla condotta di guida dell'imputato che, prima aveva omesso di dare la dovuta precedenza, e immediatamente dopo, essendosi immesso nel flusso del traffico lungo la stessa direttrice di marcia del velocipede, lo aveva urtato da dietro poco dopo l'incrocio, causandone la caduta al suolo e le conseguenti lesioni.

Si tratta all'evidenza, pertanto, sulla base della ricostruzione operata dalle sentenze di merito, non già di due condotte differenti, come sostiene il ricorrente, bensì di una medesima condotta che consta di due momenti strettamente interconnessi da un punto di vista logico e temporale, nel senso che il mancato rispetto dell'obbligo di dare la precedenza è il prius del successivo tamponamento del velocipede. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam