Cassation Court annuls GIP order declaring criminal decree executable due to improper dismissal of defense opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP order declaring a criminal decree executable because it incorrectly dismissed the defendant's opposition based solely on the prior rejection of a plea agreement request. The defense argued that the opposition remained valid and independent, requiring the case to proceed under immediate trial rules rather than enforcement. The Court ruled that the dismissal of a plea request does not automatically invalidate the right to oppose the decree, mandating a new trial procedure instead of enforcement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 461 cod. proc. pen.; Art. 464 cod. proc. pen.: The inadmissibility of a request for a plea agreement does not automatically render the defendant's opposition to a criminal decree inadmissible, requiring the judge to proceed with immediate trial rather than declare the decree executable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IMPERIO LUIGI nato a LARINO il 12/02/1988 avverso l'ordinanza del 28/10/2022 del GIP TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Mariella De Masellis; letta la memoria dell'Avvocato L. Iavasile, per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, depositato il 2 novembre 2022, il G.i.p. del Tribunale di Larino ha dichiarato esecutivo il decreto penale n. 108/2021, emesso in data 20 ottobre 2021 e notificato all'interessato il 17 novembre 2021. Il Pubblico ministero, a seguito di opposizione con richiesta di definizione del procedimento mediante applicazione della pena su richiesta delle parti proposta da D'Imperio Luigi e di successiva richiesta di determinazione della pena finale indicata, giudicata erronea, ha chiesto al G.i.p. la declaratoria di esecutività in ragione della mancata ottemperanza dell'interessato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Luigi D'Imperio mediante il proprio difensore, articolando i seguenti motivi: - violazione di legge in riferimento all'art. 461 cod. proc. pen., commi 2 e 4, posto che il provvedimento aveva dichiarato esecutivo il decreto penale nonostante l'imputato avesse proposto rituale atto di opposizione; deduce che lo stesso art. 461 cod.proc.pen., nel positivizzare le ipotesi di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, non contempla tra queste quella conseguente alla inammissibilità della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti; deduce anche che, nel caso di specie, l'imputato aveva comunque espresso la propria esplicita determinazione ad opporsi al decreto penale di condanna e che, solo in via subordinata, aveva avanzato istanza di applicazione della pena; sicché, una volta, dichiarata inammissibile tale ultima istanza, il Giudice avrebbe comunque dovuto dichiarare la prosecuzione del giudizio secondo le forme del rito immediato in relazione a quanto previsto dall'art. 464 cod.proc.pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis ha depositato requisitoria scritta con la quale, deducendo la fondatezza del motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per raccoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
2. Sul punto, va infatti ritenuto che la dichiarata inammissibilità dell'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti non determina di per sé stessa anche la contestuale inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna.
3. A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (nelle forme del rito immediato ovvero in quelle del giudizio abbreviato o del patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso, di modo che il decreto medesimo deve essere revocato dal giudice procedente dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio (Sez.3, n. 20261 del 18/3/2014, Luzzana, RV. 259648); in coerenza con tale ricostruzione, è stato quindi osservato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta di applicazione concordata della pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez.1, n. 40:137 del 18/9/2009, n. 40137, Furlan, RV. 245356; Sez.5 del 18/10/2013, n. 6369/2014, La Ragione, RV. 258866).
4. In base alle già menzionate considerazioni, deve quindi ritenersi che erroneamente sia stata dichiarata l'integrale inammissibilità dell'opposizione - con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto - sulla base del solo dato rappresentato dalla mancanza di richiesta di prosecuzione del giudizio secondo un ulteriore rito alternativo.
5. Ne consegue che appare fondata la censura formulata dal ricorrente avverso il provvedimento del Gi.p., in quanto emesso al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito e dovendosi invece ritenere che lo stesso giudice procedente avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento secondo le forme del rito immediato (in termini, Sez.4, n. 10080 del 14/2/2019, Guglielmi, RV. 2752'73; Sez.4 del 16/9/2020, Lachini, RV. 280068).
6. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Larino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di L