Sentenza — n. 8382/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale di Venezia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei confronti di Foletti Milena dal Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, in relazione all'art. 222, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8382/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, in relazione all'art. 222, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: FOLETTI MILENA nato a CREMONA il 13/11/1968 /22) avverso la sentenza del 11/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/~ le conclusioni del PG J-14-1 col",>eit- 461- LA« - crn_ot"-k 1Aro vnL) a-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale di Venezia ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa nei confronti di Foletti Milena dal Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., deducendo violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, in relazione all'art. 222, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il ricorso è fondato. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon, Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Venezia non ha applicato all'imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, così come previsto dal richiamato art. 222, cod. strada.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Venezia, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Venezia in di