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Sentenza — n. 8379/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal dismissal for pre-December 2022 civil parties, ordering direct trial continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing the civil party's appeal, ordering the case to proceed directly in the appellate court. The appellant argued that the new procedural rule requiring transfer to a civil section applied only to cases where the civil party joined after December 30, 2022. The Court agreed, ruling that since the civil party was constituted before this date, the transfer provision did not apply.

Regesto Legislator

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Art. 573, comma 1bis, cod. proc. pen.; Art. 20 cod. proc. pen.: The provision mandating the transfer of civil appeals to a civil section applies only to proceedings where the civil party was constituted after the entry into force of the new rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil party constitution procedural transfer rule transitional application criminal appeal dismissal civil section jurisdiction conflitto di competenza civile diritto alla riparazione dell'opera diritto di carattere civile

Disposizioni normative citate

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Art. 573, comma 1bis, cod. proc. pen.
Art. 20 cod. proc. pen.
d.lgs. n.150/2022
d.l. n.162/2022

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023
In ordine alla decorrenza degli effetti della predetta disposizione - in assenza di norma transitoria - Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AVERSANO STEFANO nato a NAPOLI il 11/06/1963 nel procedimento a carico di: FEDELE ROBERTO nato a NAPOLI il 28/09/1956 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; letta la requisitoria depositata dal P.g., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria depositata dalla parte civile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'appello proposto dalla parte civile Stefano Aversano avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 18/01/2022, con la quale Roberto Fedele era stato assolto per insussistenza del fatto dal reato previsto dall'art.590, commi 2 e 3, cod.pen;, contestato nei confronti dell'imputato per avere - nell'ambito dei lavori di tinteggiatura dell'appartamento di sua proprietà sito in Napoli - cagionato per colpa lesioni personali allo stesso Fedele, incaricato dello svolgimento delle opere, ponendogli a disposizione uno strumento fatiscente, posto all'origine delle riportate lesioni personali.

La Corte territoriale ha osservato che - ai sensi dell'art.573, comma lbis, cod.proc.pen., inserito dal d.lgs. n.150/2022 - era stato stabilito che, qualora la sentenza fosse stata impugnata per i soli interessi civili e l'impugnazione non fosse inammissibile, il giudice d'appello o la Corte di Cassazione dovessero rimettere gli atti al giudice o alla sezione civile competente, sulla base di una disposizione da ritenere applicabile anche ai giudizi in corso in assenza di disciplina transitoria; non sussistendo ragioni di inammissibilità dell'appello, ha quindi rimesso la trattazione alla competente sezione civile presso la Corte d'appello di Napoli.

2. Avverso la predetta pronuncia ha presentato ricorso per cassazione Stefano Aversano, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione all'art.606, comma 1, lett.

b) e c), cod.proc.pen., con riferimento all'art.573, comma lbis e all'art.20 cod.proc.pen.. Ha dedotto che (a Corte territoriale avrebbe fatto errata applicazione del disposto dell'art.573, comma lbis, cod.proc.pen., nel senso interpretato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 25/05/2023 che, componendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, avevano ritenuto la norma applicabile ai soli processi in cui la costituzione di parte civile era avvenuta dopo il 30/12/2022.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La difesa della parte civile ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

4. Il ricorso è fondato.5. Nella pronuncia impugnata, la Corte territoriale ha disposto la rimessione degli atti alla competente sezione civile della stessa Corte in riferimento al disposto dell'art.573, comma 1bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art.33, comrha 1, lett.a), n.2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 per effetto dell'art.6 del d.l. 31 ottobre 2022, n.162; il quale prevede che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

In ordine alla decorrenza degli effetti della predetta disposizione - in assenza di norma transitoria - Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, dep. 21/09/2023, B., Rv. 285036 hanno quindi affermato il principio di diritto in base al quale la medesima si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.

6. Nel caso di specie, trattandosi di costituzione di parte civile intervenuta anteriormente al 30 dicembre 2022, ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto trattare il relativo giudizio senza disporre la trasmissione degli atti alla sezione civile. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, affinché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 13 febbrai