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Sentenza — n. 8290/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8290/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8290/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GEORGIEVA SABRINA nata il 09/04/2000 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; oett 'udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI l L inn WI -11., che ha concluso chiedendo

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Sentenza — n. 8290/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è fondato. Come è noto, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela. Invero, «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT c/ Baia Antonio, Rv. 282648)).

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica prove psichiatriche incapacità di discernimento capacità di stare in giudizio prova del dolo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GEORGIEVA SABRINA nata il 09/04/2000 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; oett 'udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI l L inn WI -11., che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che ha dichiarato Georgieva Sabrina responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 cod. pen., perché, in concorso con altra persona per la quale si procede separatamente, recatasi all'interno del supermercato "Il Gigante", si avvicinava alle spalle di Bolognesi Giancarlo e con destrezza ne apriva il borsello, sottraendoli il portafoglio, non riuscendo nell'intento per l'intervento della vigilanza.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputata che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Erronea applicazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen., per difetto di querela, poiché la persona offesa si limitava a sottoscrivere un prestampato privo di indicazioni sulla volontà di perseguire il colpevole. L'atto in questione riporta la generica intestazione alternativa "denuncia /querela ", sufficiente all'epoca dei fatti in cui il tentato furto aggravato era procedibile d'ufficio. Né la querela è stata sporta successivamente all'entrata in vigore della riforma Cartabia; 2.2. Erronea applicazione dell'art. 625, n. 4, cod. pen., essendosi l'imputata limitata ad avvicinarsi alla persona offesa, aprire il borsello e sfilare il portafoglio, senza mettere in atto alcuna particolare abilità, astuzia o avvedutezza. La sentenza impugnata non indica in che modo l'azione posta in essere nel caso concreto possa ritenersi contraddistinta dalle anzidette caratteristiche.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il primo motivo è fondato. Come è noto, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela. Invero, «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PMT c/ Baia Antonio, Rv. 282648)).

Nella presente fattispecie, la Corte territoriale ha tratto il convincimento sulla sussistenza della querela dalla circostanza che la persona offesa, Bolognesi Giancarlo, presente nell'immediatezza dell'intervento della polizia giudiziaria, avesse sottoscritto un atto qualificato come "denuncia-querela". Il Collegio tuttavia rileva che, indipendentemente dall'intestazione dell'atto predisposto dalla polizia giudiziaria come "denuncia/querela" sottoscritto dalla persona offesa, non si rinvengono, dal contenuto delle dichiarazioni rese, chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire la responsabile del reato.

In tale ultimo senso, non priva di significatività si appalesa la condotta della persona offesa che - pur dopo il mutato regime di procedibilità per la fattispecie di reato contestata (tentato furto aggravato), operato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - non ha proceduto ad integrare l'atto con la specifica querela. Condotta successiva al fatto di reato tale da deprivare la locuzione "denuncia-querela" del significato di un'inequivoca "volontà punitiva".

5. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva esser