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Sentenza — n. 7419/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary sequestro orders are not directly appealable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the challenged order regarding the release of seized property was issued during preliminary proceedings. The appellant argued for immediate review, but the court relied on Article 586 of the Code of Criminal Procedure, which restricts appeals to final judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 586, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 125, cod. proc. pen.; Art. 590-bis, cod. pen.: Orders denying the release of seized property during preliminary proceedings are not directly appealable to the Court of Cassation and must be challenged via the final judgment.

Parole chiave

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preliminary proceedings seizure of property direct appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure probatory seizure final judgment asilo a famiglia siriana

Disposizioni normative citate

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Art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Invero, l'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.
Art. 125, cod. proc. pen.
Art. 590-bis, cod. pen.
art. 590-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, Rv. 284993 - 01
Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, Rv. 284993 - 01), non sussistendo ragioni giuridiche per differenziare il regime impugnatorio dei predetti provvedimenti rispetto alla disciplina dell'art.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA XIUYAN nato il 14/01/1980 avverso l'ordinanza del 29/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Ma Xiuyan propone ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli con cui è stata rigettata (con la seguente motivazione: "permanendo le esigenze e i presupposti legittimanti l'emissione del provvedimento di sequestro") l'istanza dell'imputata di dissequestro della bicicletta a pedalata assistita, sequestrata in data 26.6.2022, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.

2. La ricorrente articola tre motivi di censura:

i) omessa motivazione e violazione dell'articolo 125 del codice di rito, perché il provvedimento non specifica le concrete esigenze e gli attuali presupposti di permanenza del sequestro probatorio; ii) insussistenza delle finalità di accertamento e di prova, dal momento che le indagini sono concluse, è stato formulato il capo di imputazione ed è stata esercitata l'azione penale mediante citazione a giudizio; iii) violazione dell'art. 590-bis cod. pen.: il capo di imputazione ha cristallizzato gli accertamenti tecnici e quindi deve ritenersi generica la ritenuta permanenza delle esigenze che rendevano necessario il sequestro probatorio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento che non è immediatamente impugnabile in cassazione. 4.1. Invero, l'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. 4.2. In tale prospettiva, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che anche il provvedimento del cliudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato (cfr.

Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, Rv. 284993 - 01), non sussistendo ragioni giuridiche per differenziare il regime impugnatorio dei predetti provvedimenti rispetto alla disciplina dell'art. 586 cit., applicabile agli analoghi provvedimenti del giudice dibattimentale. In estrema sintesi, le Sezioni Unite osservano che da nessuna norma processuale può ricavarsi una fac:oltà di impugnazione immediata di siffatti provvedimenti, poiché in materia di sequestro probatorio è sufficiente che l'ordinamento assicuri, in prima battuta, la facoltà di chiedere il riesame del decreto di sequestro e, successivamente (o in alternativa al riesame), la possibilità di sollecitare il giudice di merito a verificare la persistente necessità di mantenere il sequestro a fini di prova.

Tale verifica - continuano i Supremi Giudici - è stata riservata dalla legge, in via esclusiva, al giudice che procede, onde evitare il rischio di conclusioni contrastanti circa l'utilità probatoria delle cose sequestrate, privilegiando quella del giudice chiamato a pronunciarsi sulla regiudicanda e assicurando, nel contempo, l'impugnazione "differita" dell'ordinanza insieme con la sentenza che definisce il grado del giudizio (art.586 cod. proc. pen.). 4.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, vertendo sulla persistente necessità di mantenimento del sequestro probatorio in disamina, non è ricorribile per cassazione.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2023 I