Sentenza — n. 7219/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 16.3.2023 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona in data 28.9.2022, all'esito di rito abbreviato aveva dichiarato Stephic Fabiana, colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod.pen. e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. subvalente rispetto alla recidiva contestata ed all'aggravante di cui all'art. 624 bis, comma 3, cod.pen. in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen., ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di un anno e mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa. L'odierna imputata era stata arrestata in data 22.5.2022 dai Carabinieri di Villafranca di Verona in relazione al reato di tentato furtiy in un'abitazione, perpetrato approfittando dell'età avanzata della persona offesa, e presentata il giorno seguente innanzi al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod.pen; Sentenza — n. 7219/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il vizio di motivazione in ordine alla invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si assume che la Corte d'appello, non solo ha erroneamente affermato che all'imputata erano state concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen. ma non ha neppure motivato in ordine all'invocata concessione delle circostanze stesse, sicché la motivazione della sentenza impugnata é manifestamente illogica.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STEPICH FABIANA nato a VENEZIA il 07/04/1950 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENE2:IA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16.3.2023 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona in data 28.9.2022, all'esito di rito abbreviato aveva dichiarato Stephic Fabiana, colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod.pen. e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. subvalente rispetto alla recidiva contestata ed all'aggravante di cui all'art. 624 bis, comma 3, cod.pen. in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen., ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di un anno e mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa. L'odierna imputata era stata arrestata in data 22.5.2022 dai Carabinieri di Villafranca di Verona in relazione al reato di tentato furtiy in un'abitazione, perpetrato approfittando dell'età avanzata della persona offesa, e presentata il giorno seguente innanzi al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.
2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il vizio di motivazione in ordine alla invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si assume che la Corte d'appello, non solo ha erroneamente affermato che all'imputata erano state concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen. ma non ha neppure motivato in ordine all'invocata concessione delle circostanze stesse, sicché la motivazione della sentenza impugnata é manifestamente illogica.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato. Ed invero la sentenza impugnata é manifestamente illogica laddove nello "Svolgimento del Processo" afferma che il giudice di primo grado "negligeva l'istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche" salvo poi affermare nella parte dedicata ai "Motivi della decisione" che il primo giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, confermando quindi la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi sul motivo d'appello avente ad oggetto proprio la concessione di detto beneficio.In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Venezia, altra sezione. Va invece dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in punto di responsabilità dell'imputata.
P.Q.M.
'annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente le circostanze attenuanti generiche e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra (pezione della Corte d'appello di Venezia. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di resp