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Ordinanza — n. 6803/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for lack of consent to trial under Art. 599-bis CPP due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to provide specific evidence of non-consent to the trial under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued a lack of consent, the court noted the defendant had already renounced appeal grounds and agreed to the sentence via a special power of attorney. Consequently, the court ruled that the appeal was generic and unsupported by concrete facts, leading to its dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 599 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the defendant's lack of consent to the trial is not substantiated by specific evidence, as the agreement on the sentence constitutes a waiver of further grievances.

Parole chiave

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Article 599-bis Code of Criminal Procedure lack of consent to trial special power of attorney generic appeal grounds waiver of appeal rights inadmissibility of appeal agreement on sentence alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
A norma dell'art. 599 bis cod.
Art. 599 c.p.p.
A norma dell'art. 599 bis cod.
artt. 110 cod. pen
art. 599 bis cod. proc. pen
A norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 599 comma 4 cod. proc. pen
Già nel vigore dell'analogo istituto previsto dall'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., abrogato dal decreto legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo
Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, Moliterno
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, Izzo
Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese
Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech
Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, Leone
274522; Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILANO DOMENICO CUI 01258KE nato a NICOTERA il 29/11/1956 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 14 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 31 gennaio 2022, su concorde richiesta della parti, ha ridotto la pena inflitta a Domenico Aquilano in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n1 309 (commessi in Ventimiglia e San Bartolomeo al mare in data 23 agosto 2015) ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di multa 2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto ricorso, a mezzo dei propri difensori, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di appello emesso la sentenza su indicata, pur mancando il consenso dell'imputato a essere giudicato nelle forme dell'ad 599 bis cod. proc. pen. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. A norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il concordato sui motivi di appello determina la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati e comporta la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza.

Già nel vigore dell'analogo istituto previsto dall'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008, si era formato il consolidato orientamento per cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), con conseguente impossibilità di dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere 2 9-2 processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385;

Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825). Tale orientamento deve ritenersi operante anche in relazione all'istituto di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., stante la sovrapponibilità dello stesso con quello di cui all'art. 599 comma 4 cod. proc pen, (sez. 4 , n. 52803 del 14/09/2018 Bouachra Rv. 274522; Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196). 5.11 motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza del consenso dell'imputato, in astratto proponibile, è inammissibile in quanto generico e non supportato da evidenze concrete e specifici riferimenti.

Nella sentenza si dà atto che l'imputato, per mezzo del procuratore speciale, aveva rinunciato ai motivi e raggiunto accordo sulla pena e in atti vi è la procura speciale rilasciata da Aquilano al difensore. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 18 gennaio 2024 Il Cons liere est. Ann DEPOSIT4T