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Sentenza — n. 6788/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of evidence and flawed reasoning in criminal conviction for false income disclosure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cancellieri Sauro inadmissible, rejecting his claims regarding missing evidence and flawed reasoning. The appellant argued that the lower court ignored a request for new testimony and relied solely on formal omissions without verifying family cohabitation or applying statutory exemptions. The court ruled that appellate judges correctly assessed the subjective element of the crime based on the defendant's wife's inclusion in the declaration and his persistent submissions despite high income, concluding that the cassation court cannot re-evaluate facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) e e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence for that of the lower courts, rendering appeals challenging the factual basis of a conviction inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of evidence claim flawed reasoning objection criminal conviction review factual re-evaluation prohibition gratuitous legal aid fraud subjective element of crime reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 507 c.p.p.
pen., la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa ex art. 507 cod.
Art. 131-bis c.p.
Ed egualmente motivata risulta la denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cancellieri, avv.to Gilberto Ottaviani, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 c.p.p.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23, commi 8 e 9 d.l. n. 137/2020
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cancellieri, avv.to Gilberto Ottaviani, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen
pen., la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ed egualmente motivata risulta la denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., ancorata, in specie, alla ritenuta gravità del fatto, come desumibile dall'entità del superamento della soglia reddituale, al di sotto della quale è consentito l'accesso al beneficio in oggetto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti e altro
Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, P.G. in proc. Muraca e altro
269270-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, P.G. in proc. Muraca e altro, Rv.
Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, C.
254974-01, Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, C., Rv.
Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z.
247290-01 e Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cancellieri Sauro, nato a Macerata il 07/12/1978, avverso la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Ancona; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22/02/2023, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, il precedente 27/10/2020, il Tribunale di Urbino aveva affermato la penale responsabilità di Cancellieri Sauro in ordine al delitto di presentazione di istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riportante dati reddituali e patrimoniali concernenti il proprio nucleo familiare non veritieri e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Cancellieri, avv.to Gilberto Ottaviani, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen. Rileva in specie che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante audizione del difensore dell'imputato, in tesi idonea a comprovare l'assenza di dolo nell'agire del predetto. 2.2.

Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell'imputato. Osserva al riguardo che l'anzidetta decisione sarebbe stata fondata, in maniera del tutto irragionevole, sul solo dato formale dell'omessa indicazione, nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, dei redditi percepiti da altri componenti del proprio nucleo familiare, in assenza di qualsiasi accertamento sull'effettività di tale convivenza con i predetti ed in evidente elusione di un'istanza di applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Cancellieri Sauro è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente respinto la prospettata richiesta di rinnovazione istruttoria mediante audizione del difensore dell'imputato, in tesi idonea a comprovare l'assenza di dolo nell'agire del predetto. Ritiene il Collegio che l'agitata doglianza non coglie nel segno, costituendo principio consolidato, al quale s'intende dare continuità, quello secondo cui «La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (così:

Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 31/01/2017, Fiaschetti e altro, Rv. 269270-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, P.G. in proc. Muraca e altro, Rv. 254974-01, Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, C., Rv. 247290-01 e Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932-01).

3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell'imputato, sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe stata irragionevolmente fondata sul solo dato formale dell'omessa indicazione, nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, dei redditi percepiti da altri componenti del proprio nucleo familiare, in carenza di qualsiasi accertamento sull'effettività della convivenza con questi ultimi ed in evidente elusione di un'istanza di applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Rileva al riguardo il Collegio che i giudici di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno argomentato, in maniera congrua, lineare e tutt'altro che illogica, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto per cui v'è stata la conferma della decisione di condanna, evidenziando, per un verso, che l'indicazione, tra i componenti del proprio nucleo familiare, di sua moglie era stata effettuata dell'imputato, sicché lo stesso non avrebbe potuto ragionevolmente dolersi del fatto che non era stato accertato se la donna fosse con lui convivente e, per altro verso, che deponeva per la sussistenza del dolo la reiterata presentazione della domanda di ammissione, a fronte della perduranza di condizioni reddituali di per sé ostative.

Ed egualmente motivata risulta la denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., ancorata, in specie, alla ritenuta gravità del fatto, come desumibile dall'entità del superamento della soglia reddituale, al di sotto della quale è consentito l'accesso al beneficio in oggetto. Le esposte considerazioni inducono a concludere che, con l'agitata doglianza, si avanza, in sostanza, un'inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto, di cui si caldeggia una rilettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so