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Sentenza — n. 6770/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal regarding omission of non-punishment plea under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6770/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the Brescia Court of Appeal's decision, rejecting most grounds but finding a procedural flaw regarding the non-punishment plea. The appellant argued the lower court failed to address his request for exemption under Article 131-bis of the Penal Code due to the minor nature of the offense. The court ruled that while the appeal was insufficient on other points, the appellate court's silence on this specific request constituted a violation of the duty to rule, necessitating a remand for a decision on that issue.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 130 c.p.p.: The court must explicitly address requests for non-punishment based on minor offense; failure to rule on such a request constitutes a procedural violation requiring annulment.

Parole chiave

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omission of pronouncement non-punishment plea minor offense exemption procedural violation remand to appellate court delitto di fuga incidente stradale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, deve annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'art. 131-bis c.p., con rinvio sul punto ad altra Sezione della corte d'appello di Brescia; rigetto nel resto.
Art. 130 c.p.p.
Con il primo motivo censura violazione dell'art. 130 cod.
art. 81 cod. pen
285, fatti commessi in unità di tempo e di azione il 1° giugno 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con l'aumento ex art. 81 cod. pen., alla pena stimata di giustizia, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della non menzione; con conferma nel resto.
art. 130 cod. proc. pen
Con il primo motivo censura violazione dell'art. 130 cod.
art. 131-bis cod. pen
Infine, con l'ultimo motivo Giorgio Francesco lamenta mancanza di motivazione in merito alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello avrebbe potuto concedere in quanto ne sussisterebbero i presupposti.
art. 131-bis c.p
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, deve annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'art. 131-bis c.p., con rinvio sul punto ad altra Sezione della corte d'appello di Brescia; rigetto nel resto.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORGIO FRANCESCO nato a GUARDIA PERTICARA il 13/12/1951 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero a

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Brescia il 10 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Brescia il 9 febbraio 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Giorgio Francesco responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale e di "fuga" di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti commessi in unità di tempo e di azione il 1° giugno 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con l'aumento ex art. 81 cod. pen., alla pena stimata di giustizia, ha riconosciuto all'imputato il beneficio della non menzione; con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., asseritamente causativa di nullità assoluta della sentenza per violazione della regola sulla competenza funzionale, per avere la Corte di appello omesso di provvedere, pur essendovi tenuta, sulla correzione degli errori materiali in cui è incorso il Giudice di primo grado sia nel dispositivo della sentenza sia anche nell'ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa dal Tribunale il 7 aprile 2022, cioè addirittura dopo il deposito dell'appello della Difesa. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione che si rinviene alle pp. 9-10 della sentenza impugnata in punto di asserito urto tra le vetture, di cui una condotta dell'imputato (BMW) ed un'altra guidata dalla persona offesa (Renault Clio). Infatti, mentre la Corte di appello afferma che vi è stato un impatto tra i due veicoli, seppure minimo, tale urto, in realtà, non vi sarebbe mai stato, come emergerebbe sia dalla testimonianza dell'autista dell'autobus Bolzoni sia dai "segni" presenti sulla carrozzeria della vettura BMW guidata dall'imputato. 2.3.

Con il terzo motivo si duole di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato sulla responsabilità del sinistro, che sarebbe da attribuirsi esclusivamente alla condotta del conducente della Renault Clio, che infatti - si segnala - è stato sanzionato per violazione amministrativa del codice della strada. 2.4. Con il quarto motivo critica mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di coinvolgimento dell'imputato nel sinistro, mentre avrebbe tenuto un comportamento corretto e rispettoso del codice della strada: donde il difetto di dolo. 2.5.

Infine, con l'ultimo motivo Giorgio Francesco lamenta mancanza di motivazione in merito alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello avrebbe potuto concedere in quanto ne sussisterebbero i presupposti.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 27 ottobre 2023 ha chiesto annullarsi la sentenza limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.4. Con memoria del 16 gennaio 2023 il Difensore ha insisto per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che i reati si prescriveranno non prima del 1° dicembre 2026, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 1.1. Quanto al primo motivo, con cui si deduce la incompetenza funzionale per la correzione dell'errore materiale, in disparte la marginalità della correzione apportata, il ricorso non risulta autosufficiente. 1.2. Quanto al secondo motivo, in tema di effettiva dinamica dell'urto tra le auto, esso è strutturato in fatto ed inoltre meramente assertivo. 1.3. Quanto al terzo motivo, relativo alla responsabilità dell'imputato per la causazione del sinistro, esso è meramente reiterativo di questione già posta e già risolta: in effetti, la Corte di appello ha chiarito (alla p.

10) che, in realtà, non rileva chi sia responsabile del sinistro, poiché l'accusa all'imputato è quella di essersi indebitamente allontanato dal luogo dell'incidente. 1.4 II quarto motivo, in tema di responsabilità dell'imputato per il coinvolgimento nel sinistro, è meramente avversativo, discendendo dalla lettura che la Difesa stima preferibile delle emergenze istruttorie. 1.5 Fondato è, invece, l'ultimo motivo: in effetti, nell'atto di appello, alla p. 8, Giorgio Francesco aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (richiesta di cui, in effetti, si dà atto nella sentenza impugnata, alla p.

8) ma al riguardo la Corte di appello non si è in alcun modo pronunziata, nemmeno implicitamente, così incorrendo nel vizio - ritualmente denunziato - di omissione di pronunzia.

2. In definitiva, per tutte le ragioni esposte, deve annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'art. 131-bis c.p., con rinvio sul punto ad altra Sezione della corte d'appello di Brescia; rigetto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'art. 131 bis c.p. e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia e rigetta il ricors