Cassation court dismisses appeal on aggravated traffic injury charge due to lack of private prosecution requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Francesco Vitale's cassation appeal against the Second Instance Court's decision to reduce his sentence for traffic injuries. Vitale argued that the aggravated charge under Article 590-bis of the Penal Code required a private prosecution (querela) which was absent, while the court found the facts clearly indicated the aggravated offense. The court ruled that the lower sentence was legally insufficient to support the claim of a different charge classification, thus upholding the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 590-bis, comma 5, n. 1, cod. pen.; Art. 590-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 546, cod. proc. pen.: The aggravated form of traffic injury is procedible ex officio without a private prosecution when the facts clearly indicate the specific statutory elements, rendering the absence of a querela irrelevant.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALE FRANCESCO nato a NOLA il 19/07/1994 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il Difensore: è presente l'Avvocato Agostino MIELE, del Foro di NOLA, in difesa di VITALE FRANCESCO. Il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. I
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Francesco Vitale responsabile dei reati di lesioni stradali di cui all'art. 590-bis cod. pen. in danno di Felice Di Sarno e di quello di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen. nei confronti di Maria Tatangelo, fatti commessi in unità di tempo e di azione il 21 maggio 2017, in conseguenza condannandolo, operata la riduzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte di appello di Napoli il 10 febbraio 2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato con riferimento al solo reato di cui all'art.590 cod. pen. in danno di Maria Tatangelo per difetto di querela, in base alla novella di cui al d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in conseguenza rideterminando in me/ius la sanzione con esclusivo riferimento al reato nei confronti di Felice Di Sarno nella misura di dieci mesi di reclusione, ridotta, operata la diminuzione per il rito, a quella finale di sei mesi e venti giorni di reclusione.
3. Il fatto concordemente accertato dai Giudici di merito è l'avvenuto investimento da parte dell'imputato, che guidava un'autovettura a velocità di circa 100 km orari in presenza di un limite massimo di 40 km orari, perdendo il controllo in curva, in violazione degli artt. 140, 141, 142, 143 e 146 del codice della strada, di due ciclisti, che viaggiavano nell'opposta corsia di marcia, riportando lesioni: lesioni ritenute gravi, quanto a Felice Di Sarno, e non gravi, quanto a Maria Tatangelo. 4.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 590-bis cod. pen. e 546 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica, sotto il profilo della ritenuta sussistenza del reato contestato di lesioni personali stradali nella forma aggravata e, perciò, procedibile di ufficio.
Rammenta di avere depositato "motivi nuovi" di appello con cui chiedeva prosciogliersi l'imputato dalla contestazione relativa alle lesioni in danno di Felice Di Sarno, sottolineando la mancanza di querela e l'essere stato, ad avviso dell'imputato, il reato derubricato dal Tribunale in quello di cui al comma 1 dell'art. 590-bis cod. pen, procedibile, in base alla novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, a querela, querela che sarebbe, appunto, mancante in atti, e censura I la soluzione negativa offerta al riguardo dalla Corte di appello alle pp. 6-7 della sentenza impugnata.
Infatti, la quantificazione di pena da parte dei Giudici di merito sarebbe chiaro indice di avere gli stessi ritenuto il fatto integrare la violazione del comma 1 dell'art. 590-bis cod. pen. e non già quello di cui al comma 5, num. 1, dello stesso articolo, altrimenti «il Tribunale avrebbe individuato una pena base compresa tra un anno e sei mesi e tre anni di reclusione» (così alla p. 4 del ricorso), anziché partire, come è partito in concreto, dalla sanzione di dieci mesi di reclusione (così alla p. 6 della sentenza del Tribunale e alla p. 7 di quella di appello).
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Il P.G. nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che la prescrizione non maturerà prima del 21 novembre 2024, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2. La Corte di appello (alle pp. 6-7 della sentenza) ha chiarito essere emerso dall'istruttoria, come già accertato in primo grado (alle pp. 3-4), che l'imputato viaggiava a velocità superiore di 50 km orari rispetto al massimo consentito e che tale condotta è descritta in fatto nel capo di accusa. Ciò posto, condivisibilmente il P.G. ha evidenziato che la Corte di appello ha chiarito, con motivazione logica, che deve ritenersi integrata nel caso di specie la fattispecie aggravata di cui all'art. 590-bis, comma 5, n. 1), cod. pen., essendo ciò chiaramente evincibile sia dal capo di imputazione che dalla motivazione resa nella sentenza di primo grado, con conseguente irrilevanza del difetto di querela.
Peraltro, l'imputato è privo di interesse a lamentare di avere avuto una sanzione più bassa del minimo edittale previsto, essendo il limite inferiore della pena base per l'ipotesi di cui al comma 5, num. 1, dell'art. 590-bis cod. pen. di un anno e sei mesi di reclusione, mentre la sanzione minima per la violazione dell'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. è di tre mesi per le lesioni gravi e di un anno per quelle gravissime. 3.Consegue il rigetto dell'impugnazione, con condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p