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Sentenza — n. 6768/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6768/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6768/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE DAVIDE ERNESTO nato a CASORATE PRIMO il 01/09/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6768/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La situazione è, peraltro, impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione ipoteticamente maturata il 10 maggio 2023: si tratta di fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, v., tra le numerose Sezioni semplici successive, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo e altro, Rv. 259202; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale risarcimento alle vittime di reati calcolo del danno vittima di infortunio danneggiamento azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 590 cod. pen.) e difetto di motivazione.
art. 533 cod. proc. pen
Lamenta in particolare il ricorrente erronea valutazione dei fatti e mancanza di prova della responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" ai sensi dell'art. 533 cod.
art. 129 cod. proc. pen
La situazione è, peraltro, impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE DAVIDE ERNESTO nato a CASORATE PRIMO il 01/09/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Cremona il 9 febbraio 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Giudice di pace di Cremona 1'8 giugno 2022 ha riconosciuto Aprile Davide Ernesto responsabile del reato di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) in danno di Marika Cominotti, fatto commesso con violazione delle regole sulla circolazione stradale il 1° novembre 2015, in conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 590 cod. pen.) e difetto di motivazione. Lamenta in particolare il ricorrente erronea valutazione dei fatti e mancanza di prova della responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen., avendo i Giudici trascurato che la presunta parte lesa non si è costituita parte civile, che ha dichiarato di essere stata integralmente risarcita e che non ha indicato quali danni avrebbe riportato alla persona e all'autovettura.

Non avendo né la vittima né gli altri testi escussi chiarito l'accaduto, i decidenti si sarebbero basati unicamente sul fatto storico dell'avvenuto tamponamento dell'auto della donna da parte di quella dell'imputato, il quale sicuramente - si afferma - procedeva a bassa velocità: mancherebbe la prova del nesso di causalità tra l'azione e i danni, non essendosi fatta applicazione della presunzione di innocenza ed emergendo nel caso di specie un ragionevole dubbio, la cui nozione si richiama. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. L'impugnazione, assai generica, è strutturata in fatto, su proposizioni meramente assertive. Inoltre le censure mosse, lungi dal costituire un'argomentata critica giuridica alla decisione, si risolvono in un mero dissenso in merito agli elementi posti a fondamento della decisione.La Corte territoriale, in realtà, ha ricostruito la dinamica secondo le dichiarazioni della persona offesa, del teste De Micheli e le stesse ammissioni dell'imputato, con motivazione che risulta stringata ma complessivamente sufficiente, congrua e non illogica.

3. La situazione è, peraltro, impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione ipoteticamente maturata il 10 maggio 2023: si tratta di fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, v., tra le numerose Sezioni semplici successive, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo e altro, Rv. 259202; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa