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Sentenza — n. 6767/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls suspended license duration in road homicide plea deal due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the duration of the driver's license suspension in a plea deal for road homicide. The defendant argued the penalty lacked sufficient motivation and failed to apply statutory reductions for the plea procedure. The court ruled that the judge must specifically justify deviations from minimum statutory penalties and explicitly account for any reductions mandated by the plea deal.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 222 c.c.s.: In plea deals for road homicide, the judge must specifically motivate the duration of license suspension if it deviates from the minimum, and must explicitly account for statutory reductions applicable to the plea procedure.

Parole chiave

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road homicide plea deal license suspension duration lack of specific motivation statutory reduction application discretionary power justification Italian criminal procedure accessory administrative penalty alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Brindisi con sentenza del 12 aprile 2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 222, comma 2 c.c.s.
Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada e mancanza di motivazione in ragione della mancata applicazione della riduzione di un terzo per effetto dell'applicazione della pena ai sensi dell'art.
Art. 222, comma 2-bis c.c.s.
Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada e mancanza di motivazione in ragione della mancata applicazione della riduzione di un terzo per effetto dell'applicazione della pena ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brindisi con sentenza del 12 aprile 2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 35839 del 12/03/2013, Rossetti
Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi
già Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv.
Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani
Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv.
Sez. 4, n. 2531 del 09/02/1996, Veneri
210395; Sez. 4, n. 2531 del 09/02/1996, Veneri, Rv.
Sez. F, n. 24023 del 20/08/2022, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir
Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca
102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame)»), e Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLEGRINI LUIGI nato a BRINDISI il 21/06/1977 avverso la sentenza del 12/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero t

RITENUTO IN FATTO

1.11 G.i.p. del Tribunale di Brindisi con sentenza del 12 aprile 2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Luigi Allegrini, imputato del reato di omicidio stradale, fatto commesso il 6 dicembre 2022, la pena dallo stesso concordata con il P.M., condizionalmente sospesa; ha inoltre disposto la sospensione della patente di guida per due anni.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza Luigi Allegrini, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura la ritenuta violazione degli artt. 222, comma 2 (come risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019), e 218 del d.lgs. 30 aprile 1990, n. 285, sotto il profilo della mancanza o della mera apparenza della motivazione circa la scelta della durata della sanzione accessoria, fissata dal decidente nella misura di due anni con il mero richiamo (penultima pagina della sentenza impugnata) alla "congruità" della scelta in ragione delle "modalità del fatto".

Si richiamano al riguardo plurime, anche recenti, sentenze di legittimità stimate pertinenti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 222, comma 2-bis, del codice della strada e mancanza di motivazione in ragione della mancata applicazione della riduzione di un terzo per effetto dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., invocando più precedenti, tra i quali Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, P.G. in proc. Rama, Rv. 266468 («La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod. strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose. (La Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale interpretazione è conforme alla "ratio legis" della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame)»), e Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490 («In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della à sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada»).

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente.

3. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 20 ottobre 2023 ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.E' principio consolidato quello secondo il quale «In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, nel caso in cui intende fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in una sentenza di "patteggiamento", congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto» (Sez. 4, n. 35839 del 12/03/2013, Rossetti, Rv. 256956; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738;

Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, n. 2531 del 09/02/1996, Veneri, Rv. 204587). Del resto, anche recentemente si è ribadito che «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta)» (Sez.

F, n. 24023 del 20/08/20220, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir, Rv. 279635-02). Il Giudice di merito non si è attenuto a tale principio, avendo determinato la durata della sanzione accessoria in misura pari al valore medio senza motivare adeguatamente, avendo soltanto fatto un fatto un generico riferimento a modalità della condotta dell'imputato non meglio puntualizzate. 3.Anche sotto l'ulteriore profilo dedotto il ricorso è fondato. La sentenza, infatti, non dà atto della riduzione della durata della sanzione amministrativo per effetto del rito prescelto ex art. 222, comma 2-bis, del codice • della strada, in difformità dal principio puntualmente richiamato dalla Difesa e condiviso dal P.M. («In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada»:

Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490).

4. Consegue la statuizione in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente d