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Sentenza — n. 6763/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6763/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: HRUSTIC SERGES nato il 24/03/1984 HRUSTIC ALESSANDRO nato a ROMA il 22/10/1988 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 6763/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Roma, che si affida ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge (art. 157 cod. pen.), non essendo, ad avviso del Requirente, il reato prescritto, attesi gli atti interruttivi, e ciò con particolare riferimento alla posizione di Hrustic Serges, essendo stata riconosciuta la recidiva qualificata. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale procedura di revisione penale restituzione del termine reati seriali proroga del termine

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Roma, che si affida ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge (art. 157 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: HRUSTIC SERGES nato il 24/03/1984 HRUSTIC ALESSANDRO nato a ROMA il 22/10/1988 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma il 3 aprile 2023, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 2 luglio 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Hrustic Serges e Hrustic Alessandro responsabili di concorso in tentativo di furto di oggetti contenuti all'interno di un'automobile, con le aggravanti, per entrambi, della esposizione alla pubblica fede e della violenza sulle cose ed anche, per il solo Hrustic Serges, della recidiva reiterata, fatto commesso il 1° luglio 2016, in conseguenza condannandoli, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ebbene, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Roma, che si affida ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge (art. 157 cod. pen.), non essendo, ad avviso del Requirente, il reato prescritto, attesi gli atti interruttivi, e ciò con particolare riferimento alla posizione di Hrustic Serges, essendo stata riconosciuta la recidiva qualificata. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 27 settembre 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per la seguente ragione.

2. Il calcolo della prescrizione operato dalla Corte d'appello, infatti, è erroneo. Essendo stato commesso il reato, così come contestato, nella forma del tentativo, il 1° luglio 2016, aggiungendo sei anni ed otto mesi, cioè i due terzi del massimo della pena (dieci anni) prevista per il furto consumato pluriaggravato, si giunge al 10 marzo 2023, cui aggiungere 1/4, pari a venti mesi, per l'ultimo evento interruttivo, così pervenendo alla data del 10 novembre 2024, per Hrustc Alessandro, ed a data successiva per il coimputato Hrustic Serges, nei cui confronti è stata riconosciuta la contestata la recidiva qualificata. In conseguenza, il reato non era prescritto alla data dell'udienza celebratasi in appello e non lo è nemmeno ora.

3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Ro