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Sentenza — n. 6762/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for theft, citing procedural defects and lack of merit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared three separate appeals against a second-instance criminal judgment inadmissible. The appellants challenged the conviction for aggravated theft and sentencing, arguing violations of statutory provisions and logical flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims, noting that one appeal was filed by an unqualified individual, another ignored a valid settlement agreement, and the third lacked sufficient grounds to contest the denial of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that criminal appeals are inadmissible if filed by non-qualified persons, based on valid settlements waiving other grounds, or lacking substantive merit against the lower court's logical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified standing requirement settlement agreement waiver substantive merit review procedural defect dismissal sentencing reduction appeal theft conviction appeal riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Appare opportuno precisare che la riforma in melius delle posizioni di Danilo Manzo e di Mario Liccardo consegue alla rinunzia da parte degli stessi ad alcuni motivi di appello, con l'accordo del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 114 cod. pen.
5.1.Con il primo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 5.2.
Art. 62-bis cod. pen.
Con il primo si denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della riconosciuta mera equivalenza, anziché prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 133 cod. pen.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. in ragione della avvenuta individuazione di una pena base superiore al minimo edittale e di aumenti per la continuazione con gli altri illeciti operati in misura che si stima essere eccessiva.3.3.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
in ragione della mancata possibilità per l'imputato nel caso di specie di usufruire di pene sostitutive, essendo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Appare opportuno precisare che la riforma in melius delle posizioni di Danilo Manzo e di Mario Liccardo consegue alla rinunzia da parte degli stessi ad alcuni motivi di appello, con l'accordo del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Con il primo si denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini
(30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione» (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANZO DANILO nato a NAPOLI il 21/12/1986 LICCARDO MARIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 01/10/1995 SABBATINO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 07/10/1976 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli il 19 dicembre 2022, in parziale riforma della ,sentenza con cui il Tribunale di Noia il 21 marzo 2022, per quanto in questa sede rileva,' all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Danilo Manzo, Mario Liccardo e Massimiliano Sabbatino responsabili - tutti e tre - del reato di furto consumato aggravato in abitazione in danno di Antonio Bifulco (capo A, fatto commesso il 3 ottobre 2019) ed inoltre Danilo Manzo di altri due reati di furto aggravato in abitazione, l'uno, consumato, in danno di Domenico e di Francesco Pellegrino (capo B, il 16 ottobre 2019) e l'altro, tentato, in danno di Andrea Dobellini (capo C, il 19 ottobre 2019), in conseguenza condannando ciascuno, ritenuta, quanto a Danilo Manzo e a Massimiliano Sabbatino, la recidiva qualificata contestata, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre che i soli Manzo e Sabbatino al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore della parte civile Antonio Bifulco, ebbene, riconosciute nei confronti di Danilo Manzo e di Mario Liccardo le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle circostanze aggravanti, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto e con rigetto dell'appello presentato nell'interesse di Massimiliano Sabbatino.

Appare opportuno precisare che la riforma in melius delle posizioni di Danilo Manzo e di Mario Liccardo consegue alla rinunzia da parte degli stessi ad alcuni motivi di appello, con l'accordo del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

2. Ciò posto, ricorrono per la cassazione della sentenza Danilo Manzo, Mario Liccardo e Massimiliano Sabbatino, tramite separati ricorsi curati da Difensori di fiducia.

3. Il ricorso nell'interesse di Danilo Manzo (Avv. Raffaele Pucci del Foro di Napoli) è affidato a due motivi con i quali si lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo si denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della riconosciuta mera equivalenza, anziché prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. in ragione della avvenuta individuazione di una pena base superiore al minimo edittale e di aumenti per la continuazione con gli altri illeciti operati in misura che si stima essere eccessiva.3.3. E' stato presentato anche ricorso personale da parte di Danilo Manzo, il quale denunzia il riconoscimento della ,recidiva, aggravante di cui non sussisterebbero i presupposti, e, più in generale, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

4. Il ricorso nell'interesse di Mario Liccardo (Avv.ssa Antonella Regine del Foro di Napoli) è affidato ad un solo, complessivo, motivo con il quale si lamenta violazione degli artt. 2, comma 4, e 20-bis cod. pen. in ragione della mancata possibilità per l'imputato nel caso di specie di usufruire di pene sostitutive, essendo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"), che introduce norme più favorevoli, tra cui, appunto, l'art. 20-bis cod. pen., entrato in vigore il 31 dicembre 2022, cioè dopo l'adozione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è del 19 dicembre 2022.

5. Il ricorso nell'interesse di Massimiliano Sabbatino (difeso dall'Avv. Marco Raffele Polito) è affidato a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 5.1.Con il primo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 5.2. Con il secondo motivo censura l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. I ricorrenti domandano, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata.

6. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 6 ottobre 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso di Mario Liccardo ed invece dichiararsi inammissibili quelli nell'interesse di Danilo Manzo e di Massimiliano Sabbatino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati. 2.Partendo dai due ricorsi nell'interesse di Danilo Manzo: quello personale è inammissibile siccome presentato da soggetto non legittimato (infatti, il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale); quello redatto dall'Avvocato Pucci non tiene conto che vi è stato il concordato in appello con rinunzia ad altri motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen.

3. Quanto al ricorso di Mario Liccardo, coglie nel segno il P.G., che nella requisitoria (alla p.

2) ha segnalato che la norma transitoria di cui all'art. 95 della novella (d. Igs. n. 150 del 2002) va interpretata nel seguente senso: «Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione» (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154).

4. Quanto, infine, al ricorso nell'interesse di Massimiliano Sabbatino, il quale aveva presentato appello solo limitatamente al trattamento sanzionatorio, in effetti la sentenza impugnata presenta considerazioni logiche e congruenti in merito al diniego sia dell'attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. sia delle attenuanti generiche, considerazioni che sono solo vagamente aggredite nel ricorso, che in sostanza lamenta la "ingiustizia" e la eccessività della pena.

5. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur