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Sentenza — n. 6308/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses unjust detention compensation claim due to client's serious fault in drug trafficking conspiracy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of compensation for unjust detention. The applicant, Erminia Cerchiara, had been detained for alleged drug trafficking and maintained close collaboration with a drug lord, including transporting money and facilitating drug purchases abroad. The court ruled that her active participation in the criminal conspiracy constituted grave fault, legally barring her from receiving the indemnity.

Regesto Legislator

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Art. 314 cod. proc. pen.; In unjust detention compensation claims, the existence of a behavior by the applicant that contributed to the detention through intent or grave negligence constitutes a bar to recognition, requiring specific judicial motivation regarding the causal link between the applicant's conduct and the custodial measure.

Parole chiave

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unjust detention compensation bar to indemnity grave fault drug trafficking conspiracy custodial measure causality collaboration with accomplices inadmissible appeal riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 314 cod. proc. pen.
La Corte d'appello ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen.
artt. 110 cod.pen
art. 314 cod.proc.pen
La Corte d'appello ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 3/6/2010, n.34656, Davoli
Sez. 4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina
Sez. 3, 5/7/2022, n.28012, Lepri
Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Dieni
Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, Calo'
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese
Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro
25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv.
Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino
Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio
25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv.
Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli
Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez.
Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone
34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv.
Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERCHIARA ERMINIA nato a CASSANO ALLO IONIO 11 19/11/1987 avverso l'ordinanza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 27.6.2022, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Cerchiara Erminia in relazione alla privazione della libertà personale dalla medesima subita in quanto sottoposta alla custodia cautelare in carcere dal 16.2.2015 al 2 aprile 2015 e poi in regime di arresti domiciliari dal 3.4.2015 alli 1.12.2015 in relazione ai delitti di cui ai capi 11) ( artt. 110 cod.pen., 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e 20) (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5 in rel. all'art. 80, comma 2, n. 2 d.p.r. 309 del 1990) in forza dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Castrovillari in data 16.2.2015. Quanto al merito, con sentenza del 5.10.2016, all'esito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Catanzaro assolveva la Cerchiara dai reati a lei contestati per non aver commesso il fatto, sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 24.4.2018 (irrevocabile il 25.1.2019).

2. La Corte d'appello ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sul rilievo che la condotta della istante integrante un'ipotesi di connivenza avesse avuto un'efficacia sinergica nel determinare l'applicazione della misura custodiale.

3. Avverso detta ordinanza Cerchiara Erminia, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) in relazione all' art. 314 cod.proc.pen. Si assume che l'ordinanza impugnata merita censura in quanto il giudice della riparazione ha erroneamente individuato una condotta ostativa al riconoscimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione) in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074;

Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411). Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente' ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014, n.8914/2015;

Dieni, Rv. 26243601; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565). Ciò premesso, in punto di elementi valutabili da parte del giudice adito in sede di domanda di riconoscimento dell'indennizzo, va richiamato il principio in base al quale il giudice, per ritenere se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia poi stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez.4, 18/2/2016, n.19180, Buccini, RV. 266808), dovendo quindi esaminare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez.4, 15/9/2016, n.41396, Piccolo, RV. 268238) e ciò in quanto la sinergia della condotta dolosa o gravemente colposa deve essere misurata sulla base degli elementi di prova utilizzabili nella fase delle indagini, la cui effettività e legittimità non resti espressamente esclusa al dibattimento, solo in quest'ultimo caso venendo meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la sua corrispondenza al vero processuale.

3. Nella specie la Corte territoriale ha fatto buon governo dei suddetti principi nella parte in cui ha ritenuto, che quanto risultante dalle emergenze processuali, valutate dal giudice della cognizione insufficienti ad affermare la penale responsabilità della Cerchiara (costituite dal materiale intercettivo nonché dalle attività di riscontro effettuate dalla P.G.), potesse essere valutato come integrante una condotta caratterizzata da colpa grave a carico della medesima. In particolare la Corte di merito si è posta nel solco di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601;

Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se e in quanto (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701;

Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere, si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'adozione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210628).

Ebbene, nella specie la Corte territoriale ha posto in rilievo che la Cerchiara collaborava costantemente con il compagno Luigi Abruzzese, ritenuto vertice del sodalizio dedito allo spaccio degli stupefacenti e che manteneva i contatti con i fornitori stranieri; che questi aveva dirottato verso la casa della medesima Pavone Antonio quando doveva consegnare il denaro provento dello spaccio in quanto l'abitazione della stessa offriva maggiori garanzie di riservatezza ricadendo fuori dal quartiere "Timpone Rosso" soggetto a controlli di polizia. La Cerchiara aveva inoltre accompagnato l'Abruzzese sia in Olanda, al fine di trattare l'acquisto della cocaina sequestrata nel marzo 2014, sia a Salerno ove Fuscaldo Vincenzo avrebbe dovuto ricevere un carico di eroina proveniente dall'Albania.

5. In base alle superiori considerazioni il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell