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Sentenza — n. 6298/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drunk driving conviction citing lack of specific reasoning for mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6298/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lack of reasoning for mitigating circumstances and the excessive sentence. The appellant argued that the lower court failed to explicitly justify the denial of the 'particular triviality' exclusion and the generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the lower court's decision was logically sound and that the absence of explicit justification for denying generic mitigating circumstances does not constitute a ground for cassation, as the law only requires positive motivation when granting them.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The absence of explicit reasoning for denying generic mitigating circumstances does not render a judgment inadmissible, as the obligation to motivate applies only when the circumstances are granted.

Parole chiave

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drunk driving conviction generic mitigating circumstances particular triviality exclusion inadmissible cassation appeal penal code articles sentencing reasoning Corte di Cassazione guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Con il primo ha eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Sarebbe, in particolare, ingiustificata l'omessa concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., non essendo stata neanche espressa motivazione alcuna sul punto da parte della Corte territoriale.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002
disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I.
I. 24 luglio 2008, n. 125
2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
Con il primo ha eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Sarebbe, in particolare, ingiustificata l'omessa concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., non essendo stata neanche espressa motivazione alcuna sul punto da parte della Corte territoriale.
art. 133 cod. pen
125 - che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso
Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro
Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACHI' ALESSANDRO nato a PALERMO il 16/04/1974 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 25 febbraio 2022 con cui Machì Alessandro era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda, con revoca della patente di guida, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 2,58 g/I e 2,37 g/l), con le aggravanti di aver causato un sinistro stradale e di avere commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Machì Alessandro, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., dalla Corte territoriale erroneamente esclusa, pur ricorrendone i presupposti applicativi, in virtù di un percorso logico-giuridico insoddisfacente e sulla scorta di una travisata valutazione delle emergenze probatorie.

Con il secondo motivo il Machì ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di contenere la pena entro il minimo edittale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sarebbe, in particolare, ingiustificata l'omessa concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., non essendo stata neanche espressa motivazione alcuna sul punto da parte della Corte territoriale. Lamenta, infine, il ricorrente l'eccessiva entità della pena inflittagli, considerato che una congrua valutazione del fatto contestato e della condotta a lui riferibile avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una ben più mite sanzione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Il Collegio ritiene che i motivi dedotti siano palesemente generici, oltre che privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi tale da non poter essere sottoposta ad alcun sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sei. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

3. Chiarito il superiore aspetto, deve comunque essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso eccepito, rispetto al quale il Collegio rileva come, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa debba essere operato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., senza, tuttavia, che ciò renda necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così, tra le altre:

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). Nella specie, i giudici del merito hanno adeguatamente adempiuto a tale onere motivazionale valorizzando, in termini negativi, i pregiudizi penali gravanti a carico dell'imputato e la condotta di guida particolarmente pericolosa da lui avuta in occasione della verificazione dell'incidente. Trattasi, in ogni modo, di questione afferente al merito, la cui valutazione, ove «non operata in maniera arbitraria e illogica da parte del giudice di merito — come, invero, non effettuato nel caso di specie -, sfugge allo scrutinio di legittimità, rendendo, conseguentemente, del tutto infondato il motivo di doglianza così dedotto.

4. La valutazione degli indicati aspetti rende, poi, manifestamente infondata anche la censura relativa al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, infatti, è sufficiente - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr.

Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

5. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, infine, anche con riguardo alla conclusiva doglianza, con cui il Machì ha contestato l'eccessiva entità della pena inflittagli rispetto alla specificità della condotta perpetrata. Trattasi, infatti, di doglianza generica .e aspecifica, che non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e congrua, ha esplicato le ragioni per cui la pena applicata si conforma pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. D'altro canto, in tema di determinazione della pena, ove venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (così, tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01).

Si tratta, dunque, di una motivazione che, in quanto immune da vizi logici e coerente con il dictum della sentenza, non può in questa sede essere in alcun modo censurata.

6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del