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Ordinanza — n. 6297/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal against acquittal converted from cassation due to civil appealability of acquittal verdict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the civil party's cassation appeal into an appeal because civil acquittal verdicts are immediately appealable. The civil party argued for dismissal based on lack of motivation and evidence misrepresentation regarding the traffic incident. The court ruled that such appeals cannot be filed directly to the Cassation without first being converted to an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 576, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: A cassation appeal by the civil party against a first-instance acquittal verdict must be converted into an appeal if it contains a complaint under Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Parole chiave

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civil appealability acquittal verdict cassation conversion procedural defect traffic accident civil party appeal immediate appeal incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso della parte civile deve essere convertito in appello, giusta applicazione della norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.2.
Art. 576, cod. proc. pen.
Deve essere osservato, infatti, come l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ne consegue, allora, la necessaria applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett.
art. 576 cod. proc. pen
Deve essere osservato, infatti, come l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26419 del 03/07/2012, Laurito
Sez. 6, n. 26419 del 03/07/2012, Laurito, Rv.
Sez. 6, n. 3405 del 10/01/2003, Avato
253122-01; Sez. 6, n. 3405 del 10/01/2003, Avato, Rv.
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany
223561-01), con valenza da riferirsi anche all'ipotesi in cui - come nel caso in esame - il ricorso per cassazione sia stato proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento (così, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CATALANO PROVVIDENZA nato a MONREALE il 12/04/1964 nel procedimento a carico di: DISCA FILIPPO nato a CORTEMAGGIORE il 01/11/1970 ALLIANZ SPA avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIUDICE DI PACE di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 marzo 2023 il Giudice di Pace di Piacenza ha assolto Disca Filippo dal reato a lui contestato ai sensi dell'art. 590, comma 3, cod. pen., per avere cagionato alla guida della sua autovettura lesioni personali a Catalano Provvidenza, in conseguenza della intervenuta violazione di norme di disciplina della circolazione stradale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per. cassazione la parte civile Catalano Provvidenza, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito totale mancanza ed illogicità della motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe rappresentato, neppure per via induttiva, il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice ai fini dell'adozione della pronuncia assolutoria, risultando del tutto carente l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto ad essa sottesi. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito travisamento della prova, per contraddittorietà della motivazione con gli elementi acquisiti in dibattimento, evidenziando come il Giudice di Pace avrebbe del tutto omesso di considerare lo schizzo planimetrico del campo del sinistro, acquisito in dibattimento, dalla cui analisi si evincerebbe come, considerata l'effettiva larghezza della carreggiata, l'imputato non avrebbe potuto effettuare la manovra di sorpasso senza invadere l'opposta corsia di marcia, così causando colposamente l'incidente per cui è giudizio.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

4. I difensori di Disca Filippo e del responsabile civile Allianz S.p.a. hanno depositato due distinte memorie scritte, con cui hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che lo stesso venga rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della parte civile deve essere convertito in appello, giusta applicazione della norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.2. Deve essere osservato, infatti, come l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. da Catalano Provvidenza debba essere qualificata come ricorso immediato per cassazione, essendo la sentenza assolutoria di primo grado appellabile, sia pure ai soli effetti civili. La ricorrente, in particolare, ha espressamente dedotto, con i due motivi eccepiti, vizio di motivazione, per relativa mancanza ed illogicità, nonché per travisamento della prova.

Ne consegue, allora, la necessaria applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (cfr. Sez. 6, n. 26419 del 03/07/2012, Laurito, Rv. 253122-01; Sez. 6, n. 3405 del 10/01/2003, Avato, Rv. 223561-01), con valenza da riferirsi anche all'ipotesi in cui - come nel caso in esame - il ricorso per cassazione sia stato proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento (così, Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860-01).

3. Il ricorso della parte civile deve, pertanto, essere convertito in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio. P. Q. M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio. Così deciso in Roma il 16 gennaio 20