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Sentenza — n. 6291/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court sentence for applying only one-third penalty reduction instead of the required half for contravention offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6291/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Tribunal of Pesaro's sentence regarding the application of penalty reduction for a contravention offense. The appellant argued that the court incorrectly applied a one-third reduction instead of the mandatory half reduction stipulated by Article 442 of the Code of Criminal Procedure. The court agreed, ruling that the error was purely arithmetic and allowed it to directly recalculate the fine and substitute penalty without remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 442 c.p.p.; Art. 620 c.p.p.: When a lower court applies a penalty reduction for contravention offenses that deviates from the statutory half-reduction mandated by law, the cassation court may annul the decision without remand and directly determine the correct penalty amount.

Parole chiave

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contravention offenses abbreviated procedure penalty reduction statutory half reduction direct recalculation substitute penalty cassation annulment guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 442 c.p.p.
Art. 620 c.p.p.
Art. 545 bis cod.pen.
Art. 53 L.589/81
Art. 133 ter cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDI DIEGO nato a FANO il 12/01/1978 avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO,che ha concluso chiedendo disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Ricorre per cassazione GUIDI Diego avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art.186 comma 7 C.d.S., all'esito di giudizio abbreviato e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, pena sostituita ai sensi dell'art.545 bis cod.pen. in euro 3.400 di ammenda, con pagamento rateale.

2. Assume violazione di legge per essere stata la pena finale determinata in misura illegittima, in quanto la riduzione per la scelta del rito abbreviato era stata operata nella misura di un terzo, piuttosto che nella misura della metà, come espressamente previsto dall'art.442 cod.proc.pen. con riferimento ai reati contravvenzionali.

3. Il ricorso è fondato. L'art.442 cod.proc.pen. prevede che la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, in relazione ai reati contravvenzionali, debba essere della metà, mentre il giudice la ha operata solo nella misura di un terzo, incorrendo pertanto in violazione della disciplina processuale. La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto, ma l'annullamento può essere disposto senza rinvio in quanto il giudice di legittimità, ai sensi dell'art.620 comma 1 lett.1) cod.proc.pen., può procedere direttamente alla rideterminazione della sanzione penale e di quella pecuniaria sostitutiva determinate in violazione dei parametri legali, trattandosi di mera operazione aritmetica, priva di qualsiasi margine di discrezionalità.

La pena va quindi rideterminata in mesi tre di arresto ed euro 750.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva della stessa specie, ai sensi dell'art.53 L.589/81 e dei parametri di ragguaglio già indicati nella sentenza impugnata, i quali non hanno costituito oggetto di impugnazione, con l'applicazione finale della sanzione pecuniaria di euro 2.550 di ammenda da versarsi, come già indicato nella sentenza impugnata, in dodici rate mensili di pari importo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 2.550,00 di ammenda, da pagare in dodici rate mensili di pari importo, salvo quanto prescritto dall'art.133 ter comma 2 cod.pen. Così deciso in Roma, il 30