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Sentenza — n. 6289/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility while annulling conviction due to statute of limitations. The court ruled that the crime was extinguished by prescription, making the appeal against the co-defendants' conviction inadmissible. Conversely, the appeal by the acquitted defendant was declared inadmissible due to lack of merit. The court held that when a cause of extinction exists, no further review is needed. The decision establishes that prescription bars criminal liability regardless of procedural flaws. This case clarifies the application of the statute of limitations in joint crimes. The ruling emphasizes the finality of extinction causes in criminal proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Valfré Sebastiano inadmissible while annulling the conviction against Sammartano Roberto and Martinico Angelo due to the statute of limitations. The lower court had acquitted Valfré but convicted the others for receipt of stolen fuel, a crime that had expired ten years after the alleged acts. The Supreme Court ruled that since the crime was extinguished by prescription, no further examination of the evidence or procedural errors was necessary. Consequently, the appeal against the co-defendants' conviction was rejected as moot, while the other appeal was dismissed for lack of merit.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen.; When a cause of extinction of the crime, such as prescription, is established, the appeal is inadmissible and the conviction is annulled without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime inadmissibility of appeal joint criminal liability receipt of stolen goods extinction of criminal liability joint trial acquittal prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 1, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Valfrè Sebastiano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 624-bis cod. pen
art. 648 cod. pen
In ogni modo, risulterebbe insufficiente il compendio probatorio acquisito a far ritenere dimostrata la sussistenza dello stesso delitto ex art. 648 cod.
art. 62-bis cod. pen
D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.
art. 114 cod. pen
Del pari non manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso eccepito, non essendo stata espressa motivazione alcuna nella sentenza di appello in ordine alle richieste di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Valfrè Sebastiano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VALFRE' SEBASTIANO nato a MAZARA DEL VALLO il 28/01/1993 SAMMARTANO ROBERTO nato a MARSALA il 26/07/1973 MARTINICO ANGELO nato a MARSALA il 27/09/1973 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di Valfré Sebastiano. In ordine, invece, alle posizioni di Sammartano Roberto e Martinico Angelo, il Proc. Gen. ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alle circostanze attenuanti e alla sospensione condizionale della pena e per il rigetto del ricorso nel resto. E' presente l'avvocato TRANCHIDA DIEGO del foro di MARSALA, in difesa di SAMMARTANO ROBERTO e MARTINICO ANGELO. Il difensore illustra i motivi di ricorso e insiste per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sciacca del 5 ottobre 2021 - per quanto di interesse in questa sede - ha assolto Valfrè Sebastiano dai reati ascrittigli ai capi D), E), F), G), H), I), 3), K), L), M), N) della rubrica per non aver commesso il fatto, così rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 450,00 di multa in ordine ai residui delitti ex art. 624-bis cod. pen. a lui contestati, altresì confermando la condanna di Sammartano Roberto e Martinico Angelo alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 700,00 di multa per il reato continuato di ricettazione in concorso loro ascritto al capo U).

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, proponendo due distinti atti di impugnazione. 2.1. Con il primo Valfrè Sebastiano ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 120, 624 e 624-bis cod. pen., innanzi tutto lamentando l'erroneità della decisione con cui la Corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna nei suoi riguardi per le residue fattispecie di furto, in quanto basata su un panorama probatorio fragile, contraddittorio ed aperto a interpretazioni diverse.

La sua responsabilità, infatti, sarebbe stata unicamente fondata sulla compatibilità delle sue fattezze fisiche con quelle di un soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, nonché dal fatto che le celle del suo telefono cellulare fossero state agganciate da ripetitori vicini ai luoghi di perpetrazione dei furti, senza, tuttavia, che: lui fosse mai stato individuato o fermato, o il suo telefono fosse stato localizzato, nelle immediate vicinanze dei luoghi teatro degli eventi; nessun accertamento tecnico fosse stato effettuato per stabilire, in modo certo, la compatibilità delle sue fattezze fisiche con quelle dell'uomo ripreso dal servizio di videosorveglianza; fosse stata accertata la ricorrenza di contatti telefonici intercorsi tra lui e i presunti ricettatori della merce trafugata; fosse stata riferita alla sua persona, in nessuna intercettazione, la commissione dei furti oggetto di giudizio.

Il Valfrè, inoltre, ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, tenuto conto della corretta condotta processuale mantenuta e del modico valore dei beni sottratti. 2.2. Sammartano Roberto e Martinico Angelo hanno dedotto, in un unico ricorso, due motivi di doglianza.Con il primo hanno eccepito manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta affermazione della loro responsabilità penale per il delitto di ricettazione continuata in concorso contestatogli sub U), oltre a mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'indicato reato.

Sarebbe stata confermata, infatti, la condanna emessa nei loro confronti pur a fronte della intervenuta pronuncLa di assoluzione dei due soggetti (Umina Maurizio e Valfrè Sebastiano) originariamente imputati dei reati-presupposto di furto di gasolio da loro asseritannente ricettato. Ciò determinerebbe una palese illogicità, atteso che il Samnnartano e il Martinico sarebbero stati imputati proprio di aver acquistato il gasolio sottratto dai suddetti soggetti, invece assolti per tali fatti. In ogni modo, risulterebbe insufficiente il compendio probatorio acquisito a far ritenere dimostrata la sussistenza dello stesso delitto ex art. 648 cod. pen., essendone stata desunta la ricorrenza sulla sola scorta di una conversazione telefonica intercettata, inidonea a comprovare, senza il conforto di ulteriori e adeguati riscontri, i differenti accordi di volta in volta intervenuti per favorire l'acquisizione dei proventi scaturiti da ogni singolo furto.

Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Rispetto alla concessione di tali benefici, espressamente invocata dal Sammartano e dal Martinico con specifico motivo di appello, non sarebbe stata espressa, infatti, motivazione alcuna da parte della Corte di merito, che ne avrebbe completamente omesso ogni valutazione, neanche effettuata in maniera implicita o indiretta.

3. Il difensore di Sammartano Roberto e Martinico Angelo ha depositato memoria con motivi nuovi, con cui ha insistito per l'accoglinnento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene non manifestamente infondati i motivi dedotti da Samnnartano Roberto e Martinico Angelo, per l'effetto prendendo atto dell'intervenuta prescrizione del reato ascrittogli, con pronuncia nei loro confronti dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. E', invece, inammissibile il ricorso proposto da Valfrè Sebastiano.

2. Con riferimento a quest'ultimo, infatti, deve essere osservato come la censura con cui costui ha lamentato l'insussistenza della propria responsabilità penale in ordine alle residue fattispecie di furto ascrittegli rappresenti, nella sostanza, solo un'alternativa rilettura in fatto delle emergenze processuali acquisite, a fronte di una motivazione della Corte di appello che ben individua aspetti logici e congrui (compatibilità delle sue fattezze fisiche con quelle del soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza; celle del suo telefono cellulare agganciate da ripetitori vicini ai luoghi di perpetrazione dei furti) da cui evincere la ricorrenza della colpevolezza dell'imputato.

In proposito, allora, assume troncante rilievo il principio, reiteratannente affermato da parte di questa Suprema Corte, per cui al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga con motivazione logica e congrua, come effettuato nel caso di specie, le ragioni del proprio convincimento. 2.1. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo alla seconda doglianza eccepita da parte del Valfrè, in ordine alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti, generiche, assumendo rilievo la congrua motivazione espressa da parte del primo giudice, cui, all'evidenza, la Corte di appello si è riferita, trattandosi di doppia conforme pronuncia di condanna.

In tal maniera, le implicite valutazioni rese dalla Corte territoriale appaiono prive di vizi logici nonché coerenti con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, 4.ez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr.

Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

3. Non sono, invece, manifestamente infondate - come detto - le doglianze eccepite da parte di Sannmartano Roberto e Martinico Angelo, risultando, in primo luogo, illogico che sia stata confermata la decisione di condanna emessa nei loro confronti per il delitto di ricettazione continuata in concorso - contestato sub U) - pur a seguito dell'intervenuta assoluzione dei due individui (Umina Maurizio e Valfrè Sebastiano) originariamente imputati dei reati-presupposto di furto di gasolio. Del pari non manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso eccepito, non essendo stata espressa motivazione alcuna nella sentenza di appello in ordine alle richieste di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena Tali aspetti, allora, fanno ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Essendo stata contestata, infatti, la commissione del reato fino alla data del 4 marzo 2013 e non risultando la ricorrenza di cause di sospensione o di interruzione intervenute, il relativo termine prescrizionale, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., pari a dieci anni, si è già compiuto il 4 marzo 2023. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenia, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, nonché del fatto che i coimputati Umina Maurizio e Valfrè Sebastiano, sottoposti a giudizio per i reati-presupposto di furto di gasolio, sono stati assolti da parte delle imputazioni loro contestate per non avere commesso il fatto, con ciò non escludendosi né la sussistenza di tali furti, né la conseguente oggettività del delitto di ricettazione ascritto sub U) al Samnnartano e al Martinico.

4. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di conseguenza, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Sannnnartano Roberto e Martinico Angelo per essere il reato loro ascritto al capo U) estinto per intervenuta prescrizione. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Valfrè Sebastiano, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sammartano Roberto e di Martinico Angelo, perché il reato loro ascritto (capo U) è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Valfrè Sebastiano che condanna al pagamento delle spese process