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Sentenza — n. 6283/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6283/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6283/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 11.11.2021 il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del 20.6.2019 con cui il Giudice di Pace di Città di Castello aveva assolto Rigucci Eros e Vasquez Aracely Del Carmen dai reati loro rispettivamente contestati (art. 590 cod.pen. al primo, artt. 81 e 612 cod.pen. alla seconda) per non aver commesso il fatto. Ha inoltre condannato le parti civili appellanti Rigucci Eros e Moscelli Luigi al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio ed ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la parte civile Rigucci Eros alla rifusione delle spese sostenute dall'imputata Vasquez Aracely Del Carmen nel secondo grado di giudizio e la parte civile Moscelli Sergio alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato Rigucci Eros.

Regesto Legislator

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art. 590 cod.pen, art. 530 comma 1 cod.proc.pen, art. 611 cod.proc.pen; Sentenza — n. 6283/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. Si assume che, a prescindere dalla corretta individuazione della norma indicata, la condanna della parte civile appellante alla rifusione delle spese dell'imputata non può prescindere da un'esplicita richiesta da parte dell'imputata stessa. 2.2. Il secondo ricorso consta di un motivo con cui si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett.

Parole chiave

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lesione alla caviglia lesioni corporali da caduta lesione al polso risarcimento dei danni da incidente stradale incidente motociclistico causalità della lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod.pen
Con sentenza emessa in data 11.11.2021 il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del 20.6.2019 con cui il Giudice di Pace di Città di Castello aveva assolto Rigucci Eros e Vasquez Aracely Del Carmen dai reati loro rispettivamente contestati (art. 590 cod.pen.
art. 530 comma 1 cod.proc.pen
art. 611 cod.proc.pen
La difesa di Rigucci Eros deposita memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RIGUCCI EROS nato a CITTA' DI CASTELLO il 05/12/1984 dalla parte civile MOSCELLI SERGIO nato a BARI il 21/12/1966 nel procedimento a carico di: RIGUCCI EROS nato a CITTA' DI CASTELLO il 05/12/1984 VASQUEZ ARACELY DEL CARMEN nato il 07/07/1969 RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11.11.2021 il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del 20.6.2019 con cui il Giudice di Pace di Città di Castello aveva assolto Rigucci Eros e Vasquez Aracely Del Carmen dai reati loro rispettivamente contestati (art. 590 cod.pen. al primo, artt. 81 e 612 cod.pen. alla seconda) per non aver commesso il fatto. Ha inoltre condannato le parti civili appellanti Rigucci Eros e Moscelli Luigi al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio ed ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la parte civile Rigucci Eros alla rifusione delle spese sostenute dall'imputata Vasquez Aracely Del Carmen nel secondo grado di giudizio e la parte civile Moscelli Sergio alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato Rigucci Eros.

2. Il presente procedimento trae origine da un episodio verificatosi il 15.8.2013 nel piazzale antistante l'agriturismo "Country House" nel Comune di Città di Castello allorché Moscelli Sergio, anziano e poco stabile, cadeva a terra sostenendo di essere stato investito dal veicolo Toyota Pklux tg. RI155370 condotto in retromarcia da Rigucci Eros. Nel frangente il Rigucci riceveva minacce verbali dalla Vasquez, nuora del Moscelli. Il giudice di primo grado, non emergendo alcuna prova certa di un impatto tra il veicolo condotto dal Rigucci ed il Moscelli (non essendovi stati né testimoni oculari, né prove fotografiche né rilievi di autorità) né delle asserite minacce, assolveva entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ex art. 530 comma 1 cod.proc.pen.

L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava integrale conferma in quella d'appello che ha ritenuto l'inidoneità dell'espressione usata dalla Vasquez ad incutere timore, in considerazione del contesto in cui era stata pronunciata, nonché la mancanza di una prova certa circa la riconducibilità della caduta del Moscelli ad una condotta colposa del Rigucci.

2. Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione, a mezzo di difensore di fiducia, con separati atti Rigucci Eros e Moscelli Sergio. 2.1. Il primo ricorso, proposto ai soli effetti civili, si articola in un solo motivo con cui si deduce ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. l'erronea applicazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. Si assume che, a prescindere dalla corretta individuazione della norma indicata, la condanna della parte civile appellante alla rifusione delle spese dell'imputata non può prescindere da un'esplicita richiesta da parte dell'imputata stessa. 2.2. Il secondo ricorso consta di un motivo con cui si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett.

b) in relazione agli artt.40, comma 1, e 41, commi 1 e 2, cod.pen. e 38 d.lgs. n. 274 del 2000 nonché l'inosservanza delle norme processuali ex art. 606 lett.

c) in relazione agli artt. 512 bis, 195, comma 1 e 3, cod.proc.pen. Si contesta l'iter logico argomentativo dell'impugnata sentenza secondo cui dall'istruttoria condotta dal G.d.P. non si sarebbe potuto in alcun modo affermare che la caduta del Moscelli sia stata causata da una condotta colposa del Rigucci. Inoltre si censura la condanna al pagamento delle spese sostenute dall'imputato.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di Rigucci Eros alla rifusione delle spese sostenute dalla piZztl=nittife- Vasquez Aracely Del Carmen e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da Moscelli.

4. La difesa di Moscelli Sergio deposita conclusioni scritte e nota spese.

5. La difesa di Rigucci Eros deposita memoria ex art. 611 cod.proc.pen. e conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ricorso é infondato. In tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello che, respingendo tanto il suo gravame, quanto quello delle parti civili relativo alla mancata liquidazione del danno, non aveva condannato queste ultime alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato) (Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452).

Ebbene, facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, in cui il giudizio di appello si é concluso con airci lanna alla rifusione delle spese itwe, JlAJ sostenute~In" pgtzfizi fa seguito ad una richiesta formulata in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado.

2. Il secondo ricorso é del pari infondato. Per il primo profilo, la censura si traduce nella contestazione del giudizio di assenza di penale responsabilità dell'imputato Rigucci in relazione alle lesioni cagionate al Moscelli, traducendosi quindi in una mera richiesta di rivisitazione del giudizio di merito, come tale preclusa in sede di legittimità. Peraltro, entrambi i giudici di merito, con motivazione logica e conseguenziale, hanno dato ampiamente conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto che la caduta del Moscelli non fosse ascrivibile ad una condotta colposa del Rigucci.

In particolare, la sentenza impugnata ha precisato che, in assenza di riscontri oggettivi ed esterni, risultano ugualmente plausibili sia l'ipotesi per cui l'impatto tra il Moscelli e l'autovettura del Rigucci vi sia stato e che il Moscelli sia caduto per una condotta colposa del Rigucci, sia l'ipotesi per cui il Moscelli, accertandosi che il mezzo non si avvicinasse troppo, si sia distratto e sia caduto del tutto autonomamente senza alcun apporto causale del Rigucci. Con riguardo al secondo profilo, che propone la medesima censura sollevata nel primo ricorso, anche in tal caso la doglianza é infondata, atteso che la richiesta é stata proposta in sede di conclusioni dinanzi al giudice di primo grado.

3. In conclusione entrambi i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta i ricorsi e con