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Sentenza — n. 5650/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls driver's license revocation due to lack of specific reasoning under Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5650/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking the driver's license while leaving the suspended sentence intact. The appellant argued that the judge failed to provide specific reasoning for the revocation, contrary to Constitutional Court precedent which removed automatic sanctions for non-drug-related offenses. The court agreed, ruling that without explicit justification, the revocation was invalid and remanded the case for a new decision on this specific administrative penalty.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 222 comma 2 c.d.s.: When the Constitutional Court declares the illegality of automatic license revocation for certain traffic crimes, the judge must provide specific reasoning for revocation; otherwise, the sanction is void and the case must be remanded.

Parole chiave

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driver license revocation lack of reasoning Constitutional Court ruling traffic offenses remand for new trial revoca della licenza condurre esenzione dalla pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del ‘ i Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi dell"art. 444 cod.
Art. 222 comma 2 c.d.s.
Il Saitta, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 222 C.d.S.
Art. 589 bis cod. pen.
pen., nei confronti di Saitta Illuminato la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione e la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida in rela- zione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..
Art. 590 bis cod. pen.
Sentenza n. 88/2019 Corte Costituzionale
art. 589 bis cod. pen
pen., nei confronti di Saitta Illuminato la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione e la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida in rela- zione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 88/2019 Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAITTA ILLUMINATO nato a BRONTE il 02/10/1947 avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del ‘ i Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi dell"art. 444 cod. proc:. pen., nei confronti di Saitta Illuminato la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione e la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida in rela- zione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen..

2. Il Saitta, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 222 C.d.S. e vizio di motivazione. Si deduce che il G.I.P. ha disposto la revoca della patente di guida/senza fornire nessuna motivazione, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 222 C.d.S. abbia eliminato ogni automatismo sanzionatorio, rendendo possibile l'applicazione della sola sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applica- zione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni per- sonali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Ebbene, la sentenza impugnata è priva di motivazione sulle ragioni della disposta revoca della patente di guida.

4. Non vertendosi in ipotesi di reato aggravata dallo stato di ebbrezza o di alte- razione psicofisica per l'assunzione di droghe, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania, ufficio del G.I.P., in diversa composizione fisica; rimane in piedi il patto - intercorso tra le parti e convalidato dal giudice - al quale è evidentemente estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione am- ministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica. Così deciso in Roma il